(Accordo-art. 26)
                               Art. 26 
 
   1.  Ai  fini  della  realizzazione   e   dell'applicazione   delle
disposizioni del  presente  Accordo  nonche'  per  la  soluzione  dei
problemi correnti, si istituisce una Commissione Mista,  composta  da
un numero uguale di rappresentanti delle  Autorita'  competenti,  con
queste principali funzioni: 
 
1.1) esprimere  pareri  sui  servizi   regolari   di   trasporto   di
     viaggiatori,   concordando   eventualmente   le   modalita'   di
     esecuzione dei servizi stessi ritenuti inutili  ad  entrambe  le
     Parti Contraenti, 
1.2) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni
     al trasporto di viaggiatori e merci previste dagli Artt.  8,  9,
     11  e  14  o  l'esenzione  da   autorizzazione   nel   trasporto
     bilaterale; 
1.3) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli  Artt.
     5, 8, 9, 10 e 11 e stabilire le modalita' di rilascio; 
1.4) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero  insorgere  a
     seguito dell'applicazione del presente Accordo; 
1.5) adottare le misure ritenute idonee a facilitare  e  favorire  lo
     sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi; 
1.6) esaminare l'opportunita' di concordare  delle  facilitazioni  di
     carattere fiscale, basate sul principio  della  reciprocita',  e
     che siano consentite nel quadro delle disposizioni  vigenti  nei
     due Paesi. 
 
   2. Le Autorita' competenti  delle  Parti  Contraenti  designano  i
rappresentanti   che   si   riuniranno    in    Commissione    Mista,
alternativamente sul territorio dei due Paesi,  a  richiesta  di  una
delle Parti Contraenti.