Art. 29 1. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno che segue la data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore. 2. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di un anno e restera' valido per successivi periodi di un anno se nessuna delle Parti notifichera' per i canali diplomatici all'altra Parte, almeno tre mesi prima della scadenza del termine corrente di validita' la sua intenzione di denunciarlo. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Erevan il 7 agosto 1999 in due originali in lingue italiana, armena ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nella interpretazione, il testo inglese fara' fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Armenia Parte di provvedimento in formato grafico