(Accordo-art. 29)
                               Art. 29 
 
   1. Il presente Accordo entrera' in  vigore  il  primo  giorno  che
segue la data di ricezione dell'ultima  notifica  con  cui  le  Parti
Contraenti   si   saranno   comunicate    ufficialmente    l'avvenuto
espletamento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in 
vigore. 
   2. Il presente Accordo rimarra' in vigore per  un  periodo  di  un
anno e restera' valido per successivi periodi di un anno  se  nessuna
delle Parti notifichera' per i canali  diplomatici  all'altra  Parte,
almeno tre mesi prima della scadenza del termine corrente di 
validita' la sua intenzione di denunciarlo. 
   In  fede  di  che,  i  sottoscritti  Rappresentanti,   debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente 
Accordo. 
   FATTO a Erevan il  7  agosto  1999  in  due  originali  in  lingue
italiana, armena ed inglese, tutti i testi facenti  egualmente  fede.
In caso di divergenza nella interpretazione, il testo inglese fara' 
fede. 
 
 
    



Per il Governo della          Per il Governo della

Repubblica Italiana           Repubblica di Armenia

    
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico