(Accordo-art. 3)
                               Art. 3 
 
   1. Agli effetti  del  presente  Accordo  e'  considerato  Servizio
regolare il  trasporto  di  viaggiatori  effettuato  con  autobus  su
itinerario  determinato  secondo  orari   e   tariffe   prestabiliti,
previamente pubblicati. 
   2. Con tale servizio si e' autorizzati a depositare e  a  prendere
viaggiatori ai capolinea e nelle altre localita' stabilite. 
   3. Ai fini del servizio si e' obbligati ad accettare  sui  veicoli
qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi  di  partenza  e  di
fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel  rispetto  delle
disposizioni  del  presente  Accordo  e  delle  leggi  nazionali  che
regolano i servizi di linea per trasporto di persone.