(Accordo-art. 4)
                               Art. 4 
 
   I servizi regolari tra  i  due  Paesi  sono  istituiti  di  comune
accordo dalle Autorita' competenti delle  Parti  Contraenti  indicate
nell'articolo  25  del  presente   Accordo   e   sulla   base   delle
determinazioni della Commissione Mista prevista dall'Art. 26.