(Accordo-art. 7)
                               Art. 7 
 
   1. Agli effetti del  presente  Accordo,  e'  considerato  servizio
regolare di transito il trasporto  di  viaggiatori  in  partenza  dal
territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio
dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che  alcun
passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte. 
   2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di  una
autorizzazione  rilasciata  dall'Autorita'   competente   del   Paese
attraversato, alla quale l'impresa ha presentavo la relativa  domanda
tramite l'autorita' del Paese di appartenenza.