(Accordo-art. 1)
ACCORDO CINEMATOGRAFICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
                  GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE 
 
                              PREAMBOLO 
 
Il Governo della Repubblica Italiana e il  Governo  della  Repubblica
Francese, 
Di seguito denominati le Parti, 
Considerando la loro volonta' comune di rinnovare e di rafforzare  le
relazioni cinematografiche tra l'Italia e la Francia. 
Considerando la necessita'  di  attualizzare  le  loro  relazioni  di
cooperazione  nel  settore  cinematografico   tenendo   conto   delle
rispettive normative in materia e della realta' dei mercati. 
                    Hanno convenuto quanto segue: 
                             Articolo 1 
Ai fini del presente  Accordo,  il  termine  "opera  cinematografica"
indica le opere cinematografiche di qualsiasi durata e  su  qualsiasi
supporto, quale che sia il genere (fiction, animazione,  documentari)
conformemente    alle     disposizioni     relative     all'industria
cinematografica esistenti in ciascuno dei due Stati e  la  cui  prima
diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche.