ACCORDO CINEMATOGRAFICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE PREAMBOLO Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese, Di seguito denominati le Parti, Considerando la loro volonta' comune di rinnovare e di rafforzare le relazioni cinematografiche tra l'Italia e la Francia. Considerando la necessita' di attualizzare le loro relazioni di cooperazione nel settore cinematografico tenendo conto delle rispettive normative in materia e della realta' dei mercati. Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente Accordo, il termine "opera cinematografica" indica le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, quale che sia il genere (fiction, animazione, documentari) conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistenti in ciascuno dei due Stati e la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche.