(Accordo-art. 15)
                             Articolo 15 
Ciascuna  delle  Parti  notifica  all'altra  il  completamento  delle
procedure  costituzionali  richieste  per  quanto  la  concerne   per
l'entrata in vigore del presente Accordo  che  diventa  esecutivo  il
primo giorno del secondo mese successivo al giorno di ricezione della
seconda notificazione. 
Esso e' concluso per una durata di due anni. 
Esso e' rinnovabile tacitamente per periodi di due anni. 
Esso puo' essere denunciato in qualsiasi momento da una  delle  Parti
mediante notifica scritta  trasmessa  per  via  diplomatica,  con  un
preavviso di tre mesi. 
Questa denuncia non rimette in causa i diritti e gli  obblighi  delle
parti legate al progetto intrapreso nel quadro del presente  Accordo,
salvo decisione contraria delle Parti. 
In fede di che, i rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati
a questo fine, hanno firmato il presente Accordo e vi  hanno  apposto
il loro sigillo. 
Fatto a PARIGI il 6 novembre 2000, in due originali,  ciascuno  nelle
lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede. 
 
    

    PER IL GOVERNO                                 PER IL GOVERNO
    DELLA REPUBBLICA ITALIANA                   DELLA REPUBBLICA FRANCESE
      Giovanna MELANDRI                              Catherine TASCA
    Ministro dei Beni e le                      Ministro della Cultura e
     attivita' Culturali                             Comunicazione



    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico