Articolo 15 Ciascuna delle Parti notifica all'altra il completamento delle procedure costituzionali richieste per quanto la concerne per l'entrata in vigore del presente Accordo che diventa esecutivo il primo giorno del secondo mese successivo al giorno di ricezione della seconda notificazione. Esso e' concluso per una durata di due anni. Esso e' rinnovabile tacitamente per periodi di due anni. Esso puo' essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti mediante notifica scritta trasmessa per via diplomatica, con un preavviso di tre mesi. Questa denuncia non rimette in causa i diritti e gli obblighi delle parti legate al progetto intrapreso nel quadro del presente Accordo, salvo decisione contraria delle Parti. In fede di che, i rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo. Fatto a PARIGI il 6 novembre 2000, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA FRANCESE Giovanna MELANDRI Catherine TASCA Ministro dei Beni e le Ministro della Cultura e attivita' Culturali Comunicazione Parte di provvedimento in formato grafico