(Accordo-art. 3)
                             Articolo 3 
1. Per essere ammesse ai benefici  del  presente  Accordo,  le  opere
cinematografiche devono essere realizzate da  imprese  di  produzione
che dispongano di una buona organizzazione tecnica  e  finanziaria  e
un'esperienza professionale riconosciuta dalla  Autorita'  competente
dello Stato di appartenenza. 
2. Le imprese di produzione devono, inoltre, soddisfare  le  seguenti
condizioni: 
1 avere presidenti, direttori o gestori, sia di cittadinanza italiana
o francese,  sia  cittadini  di  uno  Stato  membro  della  Comunita'
europea,  di  uno  Stato  aderente  alla  Convenzione  europea  sulla
televisione trans-frontiere del Consiglio d'Europa  o  di  uno  Stato
terzo europeo col quale la Comunita' europea abbia  concluso  accordi
nel settore audiovisivo. Gli stranieri diversi  dai  cittadini  degli
Stati europei sopracitati,  qualificati  come  residenti,  sono,  per
l'applicazione del presente comma, assimilati ai cittadini italiani e
francesi. 
2 non essere controllati da una o piu' persone fisiche  o  giuridiche
provenienti da Stati diversi dagli Stati europei citati al comma 1. 
3.  Le  riprese  nei  teatri  di  posa  devono   essere   effettuate,
preferibilmente, nei teatri di posa che  si  trovano  sul  territorio
dell'uno o dell'altro dei due Stati firmatari del presente Accordo. 
4. Le riprese realizzate in ambienti naturali, esterni o interni, sul
territorio di uno Stato non membro della Comunita'  europea  che  non
partecipa alla coproduzione possono  essere  autorizzate  qualora  lo
richieda la sceneggiatura o l'azione dell'opera cinematografica.