Art. 2. Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 1. Il quinto comma dell'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituito dal seguente: "Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000.". 2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sulla pubblicita' presso gli operatori sanitari, comporta la irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dal comma 1.