Art. 2.
         Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
          e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541
  1.  Il  quinto  comma dell'articolo 201 del testo unico delle leggi
sanitarie,  approvato  con  regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e'
sostituito   dal   seguente:  "Il  contravventore  alle  disposizioni
contenute  nel  primo  e  terzo  comma  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000.".
  2.  La  violazione delle disposizioni previste dall'articolo 15 del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  541, sulla pubblicita'
presso gli operatori sanitari, comporta la irrogazione delle sanzioni
amministrative  pecuniarie previste dall'articolo 201 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, come modificato dal comma 1.