Art. 3.
            Modifiche all'articolo 640 del codice penale
  1.  All'articolo  640  del  codice penale dopo il secondo comma e',
inserito il seguente:
    "Se il fatto e' commesso a danno del Servizio sanitario nazionale
da  professionisti  sanitari  dipendenti  dal medesimo Servizio o con
esso   convenzionati,  ovvero  responsabili  di  strutture  sanitarie
accreditate  per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche, la
pena  pecuniaria  di  cui  al secondo comma e' decuplicata. E' sempre
ordinata  la  confisca  delle cose che servirono o furono destinate a
commettere  il  reato  o  delle  cose  che  ne  sono il prodotto o il
profitto.  Il  provvedimento  che  definisce  il giudizio deve essere
comunicato   al   competente   ordine  o  collegio  professionale  di
appartenenza  che,  valutati  gli  atti,  dispone la radiazione dalla
professione del responsabile.".