Art. 4.
                         Attivita' ispettive
  1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo  30  giugno  1993, n. 266, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e' individuato presso il
Ministero  della salute, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello  Stato,  un  corpo  di  specialisti  appartenenti  ai ruoli del
medesimo  Ministero che, anche su segnalazione delle regioni, possono
coadiuvare i carabinieri del Comando carabinieri per la sanita' nello
svolgimento  dell'attivita'  di controllo finalizzata al rispetto dei
Livelli Essenziali di Assistenza ed il Corpo della guardia di finanza
nella  prevenzione  e nell'accertamento delle violazioni economiche e
finanziarie  a  danno del Servizio sanitario nazionale, nonche' nella
verifica  della  corretta rappresentazione dei DRG (Diagnosis Related
Groups)  alle regioni da parte degli ospedali pubblici, accreditati o
comunque finanziati dal Servizio sanitario nazionale.