Art. 5.
            Norme procedimentali in materia disciplinare
  1.  Entro  il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto, gli ordini e i collegi professionali sanitari
provvedono  alla  modifica dei rispettivi regolamenti stabilendo che,
ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la durata
del procedimento disciplinare non puo' superare i giorni 60.