Art. 5. Norme procedimentali in materia disciplinare 1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli ordini e i collegi professionali sanitari provvedono alla modifica dei rispettivi regolamenti stabilendo che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la durata del procedimento disciplinare non puo' superare i giorni 60.