Art. 10 Contenuto dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto costituisce autorizzazione integrata all'impianto ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e successive modificazioni. 2. Ove non previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica indica almeno: a) l'ubicazione della discarica, nonche' la delimitazione dell'area interessata; b) la categoria della discarica; c) la capacita' totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti; d) l'elenco e il quantitativo totale dei tipi di rifiuti che possono essere smaltiti nella discarica, individuati con lo specifico Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti e la descrizione della tipologia; e) l'esplicita approvazione del progetto definitivo dell'impianto e dei piani di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h), i) e l); f) le prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione degli impianti e i mezzi tecnici utilizzati; g) le prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, incluse eventuali determinazioni analitiche sui rifiuti conferiti; h) le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura; i) la durata della gestione post-operativa e le modalita' di chiusura al termine della gestione operativa; l) l'obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all'anno, alla Regione una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa; m) l'obbligo del gestore di eseguire il piano di ripristino ambientale alla chiusura anche di singoli lotti della discarica, con le modalita' previste nell'allegato 2; n) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14. sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m); o) le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica. 3. L'autorizzazione all'esercizio della discarica e' rilasciata solo dopo l'accettazione da parte della Regione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14. Qualora la Regione rilasci l'autorizzazione all'esercizio per singoli lotti, fermo restando che la garanzia finanziaria relativa alla post-chiusura finale deve coprire la capacita' totale della discarica come definita al comma 1, lettera c), la garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione della discarica e' prestata per i singoli lotti autorizzati. 4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372, le informazioni contenute nelle domande di autorizzazione accolte sono trasmesse, a fini statistici, dall'ente competente per territorio all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e del territorio (APAT) che provvede a metterle a disposizione degli enti interessati. 5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/01, il rinnovo dell'autorizzazione e' effettuato ogni 8 anni. 6. La Regione assicura che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto sia comprensiva anche delle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e prelievo delle acque.
Note all'art. 10: - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, reca: "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento". - Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. Per gli articoli 27 e 28, vedi note all'art. 8. - Il decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372, reca "Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti". - L'art. 2, comma 1, lettera b) cosi' recita: "1. La base informativa del Catasto dei rifiuti e' attuata e aggiornata con periodicita' tipicamente pari all'annualita', attraverso: a) omissis; b) i dati relativi alle autorizzazioni regionali e alla iscrizione di cui agli articoli 27, 28, 30, 31, 32 e 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, trasmessi alla sezione nazionale ai sensi dei commi 5 e 8 dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61.". - Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. Per l'art. 28, comma 3, vedi note all'art. 8. - Per il regolamento (CE) n. 761/2001, vedi note all'art. 8.