Art. 10
                    Contenuto dell'autorizzazione

  1.  L'autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  del  presente  decreto
costituisce   autorizzazione  integrata  all'impianto  ai  sensi  del
decreto   legislativo   4   agosto   1999,   n.   372,  e  successive
modificazioni.
  2.  Ove non previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo
n. 22 del 1997, il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e
gestione di una discarica indica almeno:
a) l'ubicazione  della  discarica, nonche' la delimitazione dell'area
   interessata;
b) la categoria della discarica;
c) la capacita' totale della discarica, espressa in termini di volume
   utile per il conferimento dei rifiuti;
d) l'elenco  e il quantitativo totale dei tipi di rifiuti che possono
   essere  smaltiti  nella  discarica,  individuati  con lo specifico
   Codice  dell'Elenco  Europeo  dei  Rifiuti  e la descrizione della
   tipologia;
e) l'esplicita  approvazione  del progetto definitivo dell'impianto e
   dei piani di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h), i) e l);
f) le prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione degli impianti
   e i mezzi tecnici utilizzati;
g) le  prescrizioni  per le operazioni di collocamento in discarica e
   per  le  procedure  di sorveglianza e controllo, incluse eventuali
   determinazioni analitiche sui rifiuti conferiti;
h) le  prescrizioni  provvisorie  per  le operazioni di chiusura e di
   gestione successiva alla chiusura;
i) la durata della gestione post-operativa e le modalita' di chiusura
   al termine della gestione operativa;
l) l'obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all'anno,
   alla Regione una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di
   rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai
   controlli  effettuati  relativi  sia  alla fase operativa che alla
   fase post-operativa;
m) l'obbligo   del   gestore  di  eseguire  il  piano  di  ripristino
   ambientale  alla  chiusura anche di singoli lotti della discarica,
   con le modalita' previste nell'allegato 2;
n) le   indicazioni   relative   alle  garanzie  finanziarie  di  cui
   all'articolo  14.  sulla  base di quanto previsto dall'articolo 8,
   comma 1, lettera m);
o) le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica.
  3.  L'autorizzazione  all'esercizio  della  discarica e' rilasciata
solo  dopo  l'accettazione  da  parte  della  Regione  delle garanzie
finanziarie  di  cui  all'articolo  14.  Qualora  la  Regione rilasci
l'autorizzazione  all'esercizio per singoli lotti, fermo restando che
la  garanzia  finanziaria  relativa  alla  post-chiusura  finale deve
coprire la capacita' totale della discarica come definita al comma 1,
lettera  c),  la garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione
della discarica e' prestata per i singoli lotti autorizzati.
  4.  Ai  sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del
Ministro  dell'ambiente  4  agosto  1998,  n.  372,  le  informazioni
contenute  nelle  domande di autorizzazione accolte sono trasmesse, a
fini  statistici, dall'ente competente per territorio all'Agenzia per
la  protezione  dell'ambiente  e del territorio (APAT) che provvede a
metterle a disposizione degli enti interessati.
  5.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo 28, comma 3, del
decreto  legislativo  n.  22  del  1997,  nel caso in cui un impianto
risulti  registrato  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n. 761/01, il
rinnovo dell'autorizzazione e' effettuato ogni 8 anni.
  6. La Regione assicura che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del
presente  decreto sia comprensiva anche delle autorizzazioni relative
alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e prelievo delle acque.
 
          Note all'art. 10:
              - Il  decreto  legislativo 4 agosto 1999, n. 372, reca:
          "Attuazione   della   direttiva   96/61/CE   relativa  alla
          prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".
              - Per  il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note
          alle premesse. Per gli articoli 27 e 28, vedi note all'art.
          8.
              - Il  decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998,
          n.    372,    reca   "Regolamento   recante   norme   sulla
          riorganizzazione del catasto dei rifiuti".
              - L'art. 2, comma 1, lettera b) cosi' recita:
              "1.  La  base  informativa  del  Catasto dei rifiuti e'
          attuata  e  aggiornata  con  periodicita'  tipicamente pari
          all'annualita', attraverso:
                a) omissis;
                b) i  dati  relativi  alle autorizzazioni regionali e
          alla  iscrizione  di cui agli articoli 27, 28, 30, 31, 32 e
          33,  del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,
          trasmessi  alla  sezione nazionale ai sensi dei commi 5 e 8
          dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61.".
              - Per  il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note
          alle  premesse.  Per l'art. 28, comma 3, vedi note all'art.
          8.
              - Per  il  regolamento  (CE)  n.  761/2001,  vedi  note
          all'art. 8.