Articolo 11 
                      (Procedure di ammissione) 
 
   1. Per la collocazione  dei  rifiuti  il  detentore  deve  fornire
precise indicazioni sulla composizione, sulla capacita'  di  produrre
percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle  caratteristiche
generali dei rifiuti da collocare in discarica. 
   2. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai
fini dell'ammissione degli stessi in  discarica,  il  detentore  deve
presentare la documentazione attestante che il rifiuto e' conforme ai
criteri di ammissibilita' previsti dal decreto di cui all'articolo 7,
comma  5,  per  la  specifica  categoria  di  discarica.  I  suddetti
certificati possono essere presentati in occasione del primo  di  una
serie determinata di conferimenti a  condizione  che  il  tipo  e  le
caratteristiche  del  rifiuto  rimangano  invariati  anche  per  tali
ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l'anno, e devono
essere conservati dal gestore. 
   3. Ai fini dell'ammissione in discarica  dei  rifiuti  il  gestore
dell'impianto deve: 
 
a) controllare la documentazione relativa ai  rifiuti,  compreso,  se
   previsto, il formulario di identificazione di cui all'articolo  15
   del decreto legislativo n. 22 del 1997 e, se previsti, i documenti
   di cui al  regolamento  (CEE)  n.  259/93  del  Consiglio,  del  1
   febbraio 1993, relativo alla sorveglianza  e  al  controllo  delle
   spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea; 
b) verificare  la  conformita'  delle  caratteristiche  dei   rifiuti
   indicate nel formulario di identificazione, di cui allegato  B  al
   decreto del Ministro dell'ambiente  1  aprile  1998,  n.  145,  ai
   criteri di ammissibilita' previsti dal presente decreto; 
c) effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti  conferiti
   in discarica prima e dopo lo scarico e verificare  la  conformita'
   del  rifiuto  alle  caratteristiche  indicate  nel  formulario  di
   identificazione  di   cui   al   citato   decreto   del   Ministro
   dell'ambiente n. 145 del 1998; 
d) annotare nel registro di carico e scarico  dei  rifiuti  tutte  le
   tipologie e le informazioni relative  alle  caratteristiche  e  ai
   quantitativi   dei   rifiuti   depositati,    con    l'indicazione
   dell'origine e della data di  consegna  da  parte  del  detentore,
   secondo le modalita' previste dall'articolo 12, comma  1,  lettera
   d), e comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Nel caso di
   deposito  di  rifiuti  pericolosi,  il  registro  deve   contenere
   apposita documentazione  o  mappatura  atta  ad  individuare,  con
   riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della
   discarica dove e' smaltito il rifiuto pericoloso; 
e) sottoscrivere le  copie  del  formulario  di  identificazione  dei
   rifiuti trasportati; 
f) effettuare le verifiche analitiche della conformita'  del  rifiuto
   conferito ai criteri di ammissibilita', come indicato all'articolo
   10, comma 1, lettera  g),  con  cadenza  stabilita  dall'autorita'
   territorialmente  competente  e,  comunque,  con   frequenza   non
   superiore  ad  un  anno.  I  campioni  prelevati   devono   essere
   opportunamente  conservati  presso   l'impianto   a   disposizione
   dell'autorita' territorialmente  competente  per  un  periodo  non
   inferiore a due mesi; 
g) comunicare  alla  regione  ed  alla   provincia   territorialmente
   competenti  la  eventuale  mancata  ammissione  dei   rifiuti   in
   discarica, ferma  l'applicazione  delle  disposizioni  del  citato
   regolamento   (CEE)   n.   259/93   riguardante   le    spedizioni
   transfrontaliere di rifiuti. 
 
          Note all'art. 11:
              - Per il decreto legislativo n. 22, del 1997, vedi note
          alle premesse. L'art. 15, cosi' recita:
              "Art.  15  (Trasporto  dei  rifiuti).  -  1. Durante il
          trasporto  effettuato  da  enti  o  imprese  i rifiuti sono
          accompagnati  da un formulario di identificazione dal quale
          devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
                a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
                b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
                c) impianto di destinazione;
                d) data e percorso dell'istradamento;
                e) nome ed indirizzo del destinatario.
              2.  Il  formulario di identificazione di cui al comma 1
          deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
          e  firmato  dal  detentore dei rifiuti, e controfirmato dal
          trasportatore.  Una  copia  del  formulario  deve  rimanere
          presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate
          in   arrivo   dal  destinatario,  sono  acquisite  una  dal
          destinatario  e  due  dal  trasportatore,  che  provvede  a
          trasmetterne  una  al  detentore.  Le  copie del formulario
          devono essere conservate per cinque anni.
              3.  Durante  la  raccolta  ed  il  trasporto  i rifiuti
          pericolosi   devono  essere  imballati  ed  etichettati  in
          conformita' alle norme vigenti in materia.
              4.  Le  disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          al  trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che
          gestisce  il  servizio pubblico ne' ai trasporti di rifiuti
          che  non  eccedano  la  quantita'  di trenta chilogrammi al
          giorno   o   di  trenta  litri  al  giorno  effettuati  dal
          produttore dei rifiuti stessi.
              5. Il modello uniforme di formulario di identificazione
          di  cui  al comma 1 e' adottato entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto.
              5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1
          devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro
          o  dalle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato e
          agricoltura,   e   devono   essere  annotati  sul  registro
          IVA-acquisti.  La  vidimazione  dei  predetti  formulari di
          identificazione  e'  gratuita  e  non  e' soggetta ad alcun
          diritto o imposizione tributaria.".
              - Il  regolamento  (CEE) n. 259/1993 reca: "Regolamento
          (CEE)  n.  259/1993  del  Consiglio,  del  1 febbraio 1993,
          relativo  alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni
          di  rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in
          entrata e in uscita dal suo territorio".
              - Il  decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998,
          n.  145,  reca:  "Regolamento  recante  la  definizione del
          modello  e  dei contenuti del formulario di accompagnamento
          dei  rifiuti  ai  sensi  degli  articoli 15,  18,  comma 2,
          lettera  e),  e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22". L'allegato B cosi' recita:

                                                          "Allegato B

                     FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO
                   (D.L. n. 22 del 5 febbraio 1997, art. 15)
          Serie e numero: .. del ..../.../....
          Numero registro ...
          [1] Produttore/Detentore: .... ....
          unita' locale: ....
          C. fisc: .... N. Aut/Albo ....del .../..../.....
          [2] Destinatario: .... ....
          Luogo di destinazione: .... ....
          C. fisc: .... N. Aut/Albo .... del .../../....
          [3] Trasportatore del rifiuto: .... ....
          C. fisc: .... N. Aut/Albo: .... del ../../....
          Trasporto  di  rifiuti  non pericolosi prodotti nel proprio
          stabilimento (...) di .... .... ....
              Annotazioni: ..... .... .... .... .... .... ....
              [4] Caratteristiche del rifiuto: Descrizione: ....
          Codice Europeo: ..../ ...
          Stato fisico: .... [1] [2] [3][4].
          Caratteristiche di pericolo: ....
          N. Colli/contenitori: ....
          [5] Rifiuto destinato a: .... (recupero/smaltimento)
          Caratteristiche chimico-fisiche: ....
          [6]  Quantita':  ....  (-)  kg o litri P. lordo: .... Tara:
          ....
              (-) Peso da verificarsi a destino.
          [7] Percorso (se diverso dal piu' breve): ....
          [8] Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: [SI] [NO]
          ....
          [9] Firme:
          Firma del produttore/detentotore:* .... *
          Firma del trasportatore : * .... *
          [10] Cognome e nome conducente ....
          Targa automezzo: .......................
          Targa rimorchio: ........................
          Data/ora inizio trasporto: .... del ..../..../....
          [11] - Riservato al destinatario -
          Si dichiara che il carico e' stato:
              (-) accettato per intero
              (-)  accettato  per la seguente quantita' (kg o litri):
          ....
              (-) respinto per le seguenti motivazioni: .. ....
              Data ....    Firma del destinatario: * .... *
              - Per  il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note
          alle  premesse.  L'art.  12, comma 1, lettera d) e comma 2,
          cosi' recita:
              "1.  I  soggetti  di  cui  all'art.  11, comma 3, hanno
          l'obbligo  di  tenere  un registro di carico e scarico, con
          fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui
          devono  annotare,  le  informazioni  sulle  caratteristiche
          qualitative  e  quantitative  dei rifiuti, da utilizzare ai
          fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni
          devono essere effettuate:
                a) - c) (omissis);
                d) per  i  soggetti  che  effettuano le operazioni di
          recupero  e  di  smaltimento  entro  ventiquattro ore dalla
          presa in carico dei rifiuti.
              2.  Il  registro  tenuto  dagli  stabilimenti  e  dalle
          imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero
          di rifiuti deve, inoltre, contenere:
                a) l'origine,  la  quantita', le caratteristiche e la
          destinazione specifica dei rifiuti;
                b) la  data del carico e dello scarico dei rifiuti ed
          il mezzo di trasporto utilizzato;
                c) il metodo di trattamento impiegato.".
              -  Per  il  regolamento  (CEE)  n.  259/1993  vedi note
          all'art. 11.