Articolo 12 
                       (Procedura di chiusura) 
 
   1. La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa
e' avviata: 
 
a) nei   casi,   alle   condizioni   e    nei    termini    stabiliti
   dall'autorizzazione; 
b) nei  casi  in  cui  il  gestore  richiede  ed   ottiene   apposita
   autorizzazione della regione competente per territorio; 
c) sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi  motivi,
   tali da provocare danni all'ambiente e alla salute, ad  iniziativa
   dell'Ente competente per territorio. 
 
   2. La procedura di chiusura della discarica  puo'  essere  attuata
solo dopo  la  verifica  della  conformita'  della  morfologia  della
discarica e, in particolare, della capacita' di allontanamento  delle
acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui  all'articolo
9, comma 1, lettera a), tenuto conto di quanto indicato  all'articolo
8, comma 1, lettere c) ed e). 
   3.  La  discarica,  o  una  parte  della  stessa,  e'  considerata
definitivamente chiusa solo dopo che l'ente  territoriale  competente
al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha  eseguito
un'ispezione  finale  sul  sito,  ha  valutato  tutte  le   relazioni
presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10,  comma  1,  lettera
l),  e  comunicato  a  quest'ultimo  l'approvazione  della  chiusura.
L'esito dell'ispezione  non  comporta,  in  alcun  caso,  una  minore
responsabilita'  per  il  gestore   relativamente   alle   condizioni
stabilite dall'autorizzazione.  Anche  dopo  la  chiusura  definitiva
della discarica, il gestore e' responsabile della manutenzione, della
sorveglianza e del controllo nella fase  di  gestione  post-operativa
per tutto il tempo durante il  quale  la  discarica  puo'  comportare
rischi per l'ambiente.