Articolo 13 
                (Gestione operativa e post-operativa) 
 
   1. Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere
rispettati i  tempi,  le  modalita',  i  criteri  e  le  prescrizioni
stabiliti dall'autorizzazione e  dai  piani  di  gestione  operativa,
post-operativa e di ripristino  ambientale  di  cui  all'articolo  8,
comma 1, lettere g), h) e l), nonche' le norme in materia di gestione
dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in
atmosfera, di rumore,  di  igiene  e  salubrita'  degli  ambienti  di
lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi;  deve,  inoltre,  essere
assicurata la manutenzione ordinaria  e  straordinaria  di  tutte  le
opere funzionali ed impiantistiche della discarica. 
   2. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della  discarica
devono essere assicurati anche nella fase della  gestione  successiva
alla chiusura, fino a che l'ente territoriale competente accerti  che
la discarica non comporta rischi  per  la  salute  e  l'ambiente.  In
particolare, devono essere garantiti i controlli  e  le  analisi  del
biogas, del percolato e delle  acque  di  falda  che  possano  essere
interessate. 
   3. I rifiuti  pericolosi  devono  essere  depositati  in  appositi
settori, celle o trincee della discarica,  individuati  con  apposita
segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e le  caratteristiche
di pericolo dei rifiuti smaltiti  in  ciascuno  dei  citati  settori,
celle o trincee. 
   4. Il gestore  della  discarica  e'  responsabile  della  corretta
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. 
   5. Al fine di  dimostrare  la  conformita'  della  discarica  alle
condizioni dell'autorizzazione e di fornire tutte le  conoscenze  sul
comportamento  dei  rifiuti  nelle  discariche,   il   gestore   deve
presentare all'ente territoriale  competente,  secondo  le  modalita'
fissate dall'autorizzazione, la relazione  di  cui  all'articolo  10,
comma 1, lettera l), completa di tutte le informazioni sui  risultati
della gestione  della  discarica  e  dei  programmi  di  controllo  e
sorveglianza, nonche' dei  dati  e  delle  informazioni  relativi  ai
controlli effettuati. In particolare,  la  relazione  deve  contenere
almeno i seguenti elementi: 
 
a) quantita' e  tipologia  dei  rifiuti  smaltiti  e  loro  andamento
   stagionale; 
b) prezzi di conferimento; 
c) andamento dei flussi e del  volume  di  percolato  e  le  relative
   procedure di trattamento e smaltimento; 
d) quantita' di biogas prodotto ed estratto e relative  procedure  di
   trattamento e smaltimento; 
e) volume occupato e capacita' residua nominale della discarica; 
f) i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini
   della loro ammissibilita'  in  discarica,  nonche'  sulle  matrici
   ambientali. 
 
   6. Il gestore deve, inoltre, notificare  all'autorita'  competente
anche  eventuali   significativi   effetti   negativi   sull'ambiente
riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e  controllo  e
deve  conformarsi  alla  decisione  dell'autorita'  competente  sulla
natura delle misure correttive e  sui  termini  di  attuazione  delle
medesime.