Articolo 14
                       (Garanzie finanziarie)

   1.  La  garanzia  per  l'attivazione e la gestione operativa della
discarica,  comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento
delle   prescrizioni  contenute  nell'autorizzazione  e  deve  essere
prestata  per  una somma commisurata alla capacita' autorizzata della
discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo
4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto
dall'articolo  10,  comma  3,  la  garanzia  puo' essere prestata per
lotti.
   2.  La  garanzia  per  la  gestione successiva alla chiusura della
discarica  assicura  che  le  procedure  di cui all'articolo 13 siano
eseguite  ed  e'  commisurata  al  costo  complessivo  della gestione
post-operativa.  In  caso di autorizzazione della discarica per lotti
la garanzia per la post-chiusura puo' essere prestata per lotti.
   3.  Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro
complesso,  devono  essere  trattenute  per tutto il tempo necessario
alle  operazioni  di gestione operativa e di gestione successiva alla
chiusura  della  discarica  e  salvo  che  l'autorita' competente non
preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per
l'ambiente;

a) la  garanzia  di  cui al comma 1 e' trattenuta per almeno due anni
   dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3;
b) la garanzia di cui al comma 2 e' trattenuta per almeno trenta anni
   dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3.

   4.  Le  garanzie  di  cui  ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi
dell'articolo  1  della legge 10 giugno 1982, n. 348, e devono essere
prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi
indicati nei citati commi.
   5.  Nel  caso  di  impianti  di  discarica  la cui coltivazione ha
raggiunto,  alla  data  di  entrata in vigore della presente decreto,
l'80%  della capacita' autorizzata, il massimale da garantire secondo
i parametri previsti e' ridotto nella misura del 40%.
   6.  Le  Regioni  possono  prevedere, per gli impianti realizzati e
gestiti  secondo  le  modalita' previste dal presente decreto, che la
garanzia  finanziaria  di  cui  al  comma  2  non  si  applichi  alle
discariche per rifiuti inerti.
   7.  Gli  oneri  afferenti  alle  garanzie  previste  dal  presente
articolo, allorquando le regioni e gli enti di cui all'articolo 2 del
decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267, gestiscono direttamente
la  discarica,  sono  coperti  dalla  tariffa con le modalita' di cui
all'articolo 15.
 
          Note all'art. 14:
              - La  legge 10 giugno 1982, n. 348, reca: "Costituzione
          di   cauzioni   con  polizze  fidejussorie  a  garanzia  di
          obbligazioni  verso lo Stato ed altri enti pubblici. L'art.
          1 cosi' recita:
              "Art.  1.  -  In  tutti  i  casi  in cui e' prevista la
          costituzione  di  una cauzione a favore dello Stato o altro
          ente  pubblico,  questa  puo'  essere costituita in uno dei
          seguenti modi:
                a) da  reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54
          del  regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per
          la  contabilita'  generale dello Stato, approvato con regio
          decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successice modificazioni;
                b) la  fidejussione bancaria rilasciata da aziende di
          credito  di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo
          1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
                c) da  polizza  assicurativa rilasciata da imprese di
          assicurazione  debitamente  autorizzata  all'esercizio  del
          ramo  cauzioni  ed operante nel territorio della Repubblica
          in  regime  di  liberta'  di  stabilimento o di liberta' di
          prestazione di servizi.".
              - Il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca:
          "Testo   unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali".  Pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
          2000,  n.  227,  supplemento  ordinario.  L'art.  2,  cosi'
          recita:
              "Art.  2  (Ambito  di  applicazione).  - 1. Ai fini del
          presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
          le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
          le comunita' isolane e le unioni di comuni.
              2.  Le  norme  sugli  enti locali previste dal presente
          testo   unico   si   applicano,   altresi',  salvo  diverse
          disposizioni,  ai consorzi cui partecipano enti locali, con
          esclusione   di  quelli  che  gestiscono  attivita'  aventi
          rilevanza  economica  ed  imprenditoriale  e,  ove previsto
          dallo  statuto,  dei  consorzi  per la gestione dei servizi
          sociali.".