Articolo 16 
                             (Sanzioni) 
 
   1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3,
e' punito con la sanzione prevista dall'articolo  51,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 22 del 1997. La stessa sanzione si  applica  a
chiunque viola le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di
cui all'articolo 11. 
   2. Chiunque, in violazione del  divieto  di  cui  all'articolo  7,
comma 4, diluisce o miscela i  rifiuti,  al  solo  fine  di  renderli
conformi ai criteri di  ammissibilita'  di  cui  all'articolo  5,  e'
punito con la sanzione di cui all'articolo 51, comma 5,  del  decreto
legislativo n. 22 del 1997. 
 
          Nota all'art. 16:
              - Per  il decreto legislativo n. 22 del 1977, vedi note
          alle premesse. L'art. 51, commi 3 e 5 cosi' recita:
              "3.  Chiunque  realizza  o  gestisce  una discarica non
          autorizzata  e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi
          a  due  anni  e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire
          cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a
          tre anni, e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento
          milioni  se la discarica e' destinata, anche in parte, allo
          smaltimento   di   rifiuti  pericolosi.  Alla  sentenza  di
          condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del
          codice  di  procedura penale consegue la confisca dell'area
          sulla  quale  e'  realizzata  la  discarica  abusiva  se di
          proprieta'  dell'autore  o del compartecipe al reato, fatti
          salvi  gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato
          dei luoghi.
              4. (Omissis).
              5.  Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art.
          9,  effettua  attivita'  non  consentite di miscelazione di
          rifiuti  e'  punito  con la pena di cui al comma 1, lettera
          b).".