Articolo 17 
                 (Disposizioni transitorie e finali) 
 
  1. Le discariche gia' autorizzate alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio
2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate. 
  2. Fino al 16 luglio 2005 e' consentito lo smaltimento nelle  nuove
discariche,  in  osservanza  delle  condizioni  e   dei   limiti   di
accettabilita'   previsti   dalla    deliberazione    del    Comitato
interministeriale del 27  luglio  1984,  pubblicata  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13  settembre  1984,  di
cui all'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica  8  agosto
1994, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 251 del 26 ottobre 1994,  nonche'  dalle  deliberazioni  regionali
connesse, relativamente: 
    a)   nelle   discariche   per   rifiuti   inerti,   ai    rifiuti
precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A; 
    b) nelle  discariche  per  rifiuti  non  pericolosi,  ai  rifiuti
precedentemente avviati alle discariche di prima categoria  e  di  II
categoria, tipo B; 
    c)  nelle  discariche  per   rifiuti   pericolosi,   ai   rifiuti
precedentemente avviati alle discariche di  II  categoria  tipo  C  e
terza categoria. 
  3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o,  su  sua
delega, il gestore della discarica, presenta all'autorita' competente
un piano di adeguamento della discarica alle  previsioni  di  cui  al
presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo
14. 
  4. Con motivato provvedimento  l'autorita'  competente  approva  il
piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione  dell'esercizio
della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le  modalita'  di
esecuzione e il termine finale per l'ultimazione  degli  stessi,  che
non puo' in ogni caso  essere  successivo  al  16  luglio  2009.  Nel
provvedimento l'autorita' competente  prevede  anche  l'inquadramento
della discarica in una delle categorie  di  cui  all'articolo  4.  Le
garanzie finanziarie  prestate  a  favore  dell'autorita'  competente
concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria. 
  5. In caso di mancata approvazione del piano di  cui  al  comma  3,
l'autorita' competente prescrive modalita' e tempi di chiusura  della
discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c). 
  6. Sono abrogati: 
    a)  il  paragrafo  4.2  e  le  parti  attinenti  allo  stoccaggio
definitivo dei  paragrafi  5  e  6  della  citata  deliberazione  del
Comitato interministeriale del 27 luglio 1984;  ai  fini  di  cui  al
comma 2, restano validi fino al 16 luglio 2005 i valori limite  e  le
condizioni di ammissibilita' previsti dalla deliberazione; 
    b) il decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141; 
    c) l'articolo 5, commi 6 e 6-bis, e l'articolo 28, comma  2,  del
decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni; 
    d) l'articolo 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  8
agosto 1994. 
 7. Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina. 
 
    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 13 gennaio 2003. 
 
                               CIAMPI 
 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                                 dei Ministri 
 
                               Buttiglione, Ministro per le politiche 
                                 comunitarie 
 
                               Matteoli, Ministro dell'ambiente e 
                                 della tutela del territorio 
 
                               Frattini, Ministro degli affari esteri 
 
                               Castelli, Ministro della giustizia 
 
                               Tremonti, Ministro dell'economia e 
                                 delle finanze 
 
                               Marzano, Ministro delle attivita' 
                                 produttive 
 
                               Sirchia, Ministro della salute 
 
  Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
          Note all'art. 17:
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 agosto
          1994, reca: "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni
          ed  alle  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano per
          l'adozione  di piani di protezione, di decontaminazione, di
          smaltimento  e  di  bonifica  dell'ambiente,  ai fini della
          difesa  dai  pericoli  derivanti  dall'amianto".  L'art. 6,
          cosi' recita:
              "Art.  6  (Individuazione  dei  siti  che devono essere
          utilizzati  per  l'attivita'  di smaltimento dei rifiuti di
          amianto).  - 1. I rifiuti di amianto devono essere smaltiti
          mediante  impianti di stoccaggio definitivo in discarica di
          seconda  o terza categoria, nel rispetto delle prescrizioni
          e  dei vincoli di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del
          Comitato  interministeriale  di  cui  all'art. 5 del citato
          decreto n. 915 del 1982, appositamente autorizzati ai sensi
          dell'art. 6 del decreto suindicato.
              2.  Lo  smaltimento  puo'  avvenire  in  impianti  gia'
          esistenti  ovvero in nuovi impianti, autorizzati anche allo
          smaltimento di altre tipologie di rifiuti, a condizione che
          esso  avvenga  in  una distinta porzione di impianto a cio'
          esclusivamente  destinata  e  che  vengano previste in sede
          organizzativa apposite prescrizioni in ordine all'immediato
          interramento   dei  rifiuti  di  amianto,  alla  tenuta  di
          appositi  registri  di presa in carico, alla imposizione di
          vincoli   sull'utilizzo  dell'area  di  discarica  dopo  la
          chiusura  e  sistemazione  finale,  al  fine  di evitare la
          possibilita' di messa in circolo di fibre di amianto.
              3.  Limitatamente  ai  rifiuti costituiti da sostanze o
          prodotti  contenenti amianto legato in matrice cementizia o
          resinoide,  classificabili  quali rifiuti speciali ai sensi
          del  citato  decreto  n.  915  del  1982,  e' consentito lo
          smaltimento  anche  in discariche di seconda categoria-tipo
          A,   purche'  tali  rifiuti  provengano  esclusivamente  da
          attivita'  di  demolizione,  costruzioni  e scavi. Dovranno
          essere    adottate,    eventualmente,    anche    in   sede
          autorizzativa,  apposite  norme tecniche e di gestione atte
          ad  impedire  l'affioramento dei rifiuti contenenti amianto
          durante le operazioni di movimentazione.".
              - Il  decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998,
          n.   141,   reca:   "  Regolamento  recante  norme  per  lo
          smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione
          dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica".
              - Per  il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note
          alle premesse. L'art. 5, commi 6 e 6-bis cosi' recita:
              "6.  Dal  1  gennaio  2000  e'  consentito  smaltire in
          discarica  solo  i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da
          specifiche  norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle
          operazioni  di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di
          cui  ai  punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B.
          Per  casi  di  comprovata necessita' e per periodi di tempo
          determinati  il  presidente  della regione, d'intesa con il
          Ministro  dell'ambiente, puo' autorizzare lo smaltimento in
          discarica  nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e
          delle norme vigenti in materia.
              6-bis. L'autorizzazione di cui al comma 6 deve indicare
          i  presupposti  della  deroga e gli interventi previsti per
          superare  la  situazione  di  necessita',  con  particolare
          riferimento ai fabbisogni, alla tipologia e alla natura dei
          rifiuti  da  smaltire  in  discarica, alle iniziative ed ai
          tempi  di  attuazione  delle stesse, nonche' alle eventuali
          integrazioni del piano regionale. Ai fini dell'acquisizione
          dell'intesa  il  Ministro  dell'ambiente si pronuncia entro
          novanta  giorni dal ricevimento del relativo provvedimento,
          decorso   inutilmente  tale  termine  l'intesa  si  intende
          acquisita.".
              - Per l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 22
          del 1997, vedi note all'art. 8.