Articolo 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "rifiuti": le sostanze od oggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni; b) "rifiuti urbani": i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, del c) "rifiuti pericolosi": i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni; d) "rifiuti non pericolosi": i rifiuti che per provenienza o per le loro caratteristiche non rientrano tra i rifiuti contemplati dalla lettera c); e) "rifiuti inerti": i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano ne' sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonche' l'ecotossicita' dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualita' delle acque, superficiali e sotterranee; f) "deposito sotterraneo": un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavita' geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o di sale; g) "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonche' qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per piu' di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno; h) "trattamento"; i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza; i) "rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone; l) "gas di discarica"; tutti i gas generati dai rifiuti in discarica; m) "percolato"; liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi; n) "eluato"; liquido ottenuto in laboratorio adottando le metodiche analitiche previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5; o) "gestore" il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto puo' variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica; p) "detentore"; il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne e' in possesso; q) "richiedente"; il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica; r) "rifiuti liquidi"; qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi; s) "autorita' territoriale competente"; l'autorita' responsabile dell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente decreto; t) "centro abitato"; insieme di edifici delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
Note all'art. 2: - Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. L'art. 6, comma 1, lettera a), cosi' recita: "1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;". - L'art. 7, commi 2 e 4, del citato decreto, cosi' recita: "Art. 7 (Classficazione). - 1. (Omissis). 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimila ai rifiuti urbani per qualita' e quantita', ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 3. (Omissis). 4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I.".