Articolo 2 
                            (Definizioni) 
 
1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
 
   a) "rifiuti": le sostanze od oggetti di cui all'articolo 6,  comma
1, lettera a), del decreto legislativo n. 22 del 1997,  e  successive
modificazioni; 
   b) "rifiuti urbani": i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, del 
   c) "rifiuti pericolosi": i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4,
del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni; 
   d) "rifiuti non pericolosi": i rifiuti che per provenienza  o  per
le loro caratteristiche non rientrano tra i rifiuti contemplati dalla
lettera c); 
   e) "rifiuti inerti": i rifiuti solidi  che  non  subiscono  alcuna
trasformazione fisica, chimica o biologica significativa;  i  rifiuti
inerti non si dissolvono, non bruciano ne'  sono  soggetti  ad  altre
reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e,  in  caso  di
contatto con altre materie, non comportano  effetti  nocivi  tali  da
provocare inquinamento ambientale  o  danno  alla  salute  umana.  La
tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante  globale
dei rifiuti, nonche'  l'ecotossicita'  dei  percolati  devono  essere
trascurabili e, in particolare, non  danneggiare  la  qualita'  delle
acque, superficiali e sotterranee; 
   f) "deposito sotterraneo": un impianto per il deposito  permanente
di  rifiuti  situato  in  una  cavita'  geologica   profonda,   senza
coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio  o
di sale; 
   g) "discarica": area adibita a smaltimento  dei  rifiuti  mediante
operazioni di deposito sul  suolo  o  nel  suolo,  compresa  la  zona
interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita  allo  smaltimento
dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonche'  qualsiasi
area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per piu'  di
un anno. Sono esclusi da tale  definizione  gli  impianti  in  cui  i
rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il  successivo
trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo
stoccaggio di rifiuti in attesa di  recupero  o  trattamento  per  un
periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio  di
rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno; 
   h) "trattamento"; i processi fisici, termici, chimici o biologici,
incluse le operazioni di cernita, che modificano  le  caratteristiche
dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura  pericolosa,
di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di  favorirne
lo   smaltimento   in   condizioni   di   sicurezza;   i)    "rifiuti
biodegradabili": qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di
decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio,  rifiuti  di
alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone; 
   l) "gas di  discarica";  tutti  i  gas  generati  dai  rifiuti  in
discarica; 
   m)   "percolato";   liquido   che   si   origina   prevalentemente
dall'infiltrazione  di  acqua  nella  massa  dei  rifiuti   o   dalla
decomposizione degli stessi; 
   n)  "eluato";  liquido  ottenuto  in  laboratorio   adottando   le
metodiche analitiche previste dal  decreto  di  cui  all'articolo  7,
comma 5; 
   o) "gestore" il soggetto responsabile di una qualsiasi delle  fasi
di gestione  di  una  discarica,  che  vanno  dalla  realizzazione  e
gestione   della   discarica   fino   al   termine   della   gestione
post-operativa compresa; tale soggetto puo'  variare  dalla  fase  di
preparazione a quella di  gestione  successiva  alla  chiusura  della
discarica; 
   p) "detentore"; il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne  e'
in possesso; 
   q)  "richiedente";  il  soggetto   che   presenta   richiesta   di
autorizzazione per una discarica; 
   r) "rifiuti  liquidi";  qualsiasi  rifiuto  sotto  forma  liquida,
comprese le acque reflue non convogliate in reti fognarie ed  esclusi
i fanghi; 
   s) "autorita' territoriale competente";  l'autorita'  responsabile
dell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente decreto; 
   t) "centro abitato"; insieme di edifici delimitato  lungo  le  vie
d'accesso dagli appositi segnali di inizio e  fine.  Per  insieme  di
edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato
da strade, piazze, giardini o  simili,  costituito  da  non  meno  di
venticinque  fabbricati  e  da  aree  di  uso  pubblico  con  accessi
veicolari o pedonali sulla strada. 
 
          Note all'art. 2:
              - Per  il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note
          alle premesse. L'art. 6, comma 1, lettera a), cosi' recita:
              "1. Ai fini del presente decreto si intende per:
                a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
          nelle  categorie  riportate  nell'allegato  A  e  di cui il
          detentore  si  disfi  o  abbia  deciso o abbia l'obbligo di
          disfarsi;".
              - L'art.  7,  commi  2  e  4, del citato decreto, cosi'
          recita:
              "Art. 7 (Classficazione). - 1. (Omissis).
              2. Sono rifiuti urbani:
                a) i    rifiuti    domestici,    anche   ingombranti,
          provenienti  da  locali  e  luoghi adibiti ad uso di civile
          abitazione;
                b) i  rifiuti  non pericolosi provenienti da locali e
          luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera
          a), assimila ai rifiuti urbani per qualita' e quantita', ai
          sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g);
                c) i  rifiuti  provenienti  dallo  spazzamento  delle
          strade;
                d) i  rifiuti  di  qualunque  natura  o  provenienza,
          giacenti  sulle  strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
          aree  private,  comunque  soggette  ad uso pubblico o sulle
          spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
                e) i  rifiuti  vegetali  provenienti  da  aree verdi,
          quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
                f) i    rifiuti    provenienti   da   esumazioni   ed
          estumulazioni,  nonche'  gli  altri  rifiuti provenienti da
          attivita' cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere
          b), c) ed e).
              3. (Omissis).
              4.  Sono  pericolosi  i rifiuti non domestici precisati
          nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati
          G, H ed I.".