Articolo 3 
                       (Ambito d'applicazione) 
 
   1. Le disposizioni del presente decreto si applicano  a  tutte  le
discariche, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera g). 
   2. Il presente decreto non si applica: 
 
a) alle operazioni di spandimento sul suolo  di  fanghi,  compresi  i
   fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche  ed  i  fanghi
   risultanti dalle operazioni di dragaggio, e di materie analoghe  a
   fini fertilizzanti o ammendanti; 
b) all'impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento  o
   ricostruzione  e  riempimento  o  a  fini  di  costruzione   nelle
   discariche; 
c) al deposito di fanghi di dragaggio  non  pericolosi  presso  corsi
   d'acqua minori da cui sono stati dragati e al deposito  di  fanghi
   non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il  letto  e  il
   sottosuolo corrispondente; 
d) al deposito di terra  non  inquinata  ai  sensi  del  decreto  del
   Ministro dell'ambiente 25 ottobre  1999,  n.  471,  o  di  rifiuti
   inerti non pericolosi derivanti dalla prospezione  ed  estrazione,
   dal  trattamento  e  dallo   stoccaggio   di   minerali,   nonche'
   dall'esercizio di cave. 
 
   3. Fermo restando che i rifiuti devono essere depositati  in  modo
tale da impedire  qualsiasi  inquinamento  ambientale  o  danni  alla
salute umana, al deposito di  rifiuti  non  pericolosi,  diversi  dai
rifiuti  inerti,  ricavati  dalla  prospezione  ed  estrazione,   dal
trattamento e dallo stoccaggio di  minerali,  nonche'  dall'esercizio
delle  cave,  possono  non  applicarsi   le   disposizioni   di   cui
all'allegato 1 punti 2.3 e 2.4. 
 
          Note all'art. 3:
              - Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  25 ottobre
          1999,  n. 471 reca: "Regolamento recante criteri, procedure
          e  modalita'  per  la  messa in sicurezza, la bonifica e il
          ripristino   ambientale   dei   siti  inquinati,  ai  sensi
          dell'art.  17  del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22, e successive modificazioni e integrazioni".