Articolo 5 
  (Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica) 
 
   1. Entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ciascuna regione elabora ed approva  un  apposito  programma
per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica
ad integrazione del piano regionale di gestione dei  rifiuti  di  cui
all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, allo scopo di
raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale,  oppure,  ove
questo non sia stato istituito,  a  livello  provinciale  i  seguenti
obiettivi: 
 
a) entro cinque anni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
   decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori  a
   173 kg/anno per abitante; 
b) entro otto anni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
   decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori  a
   115 kg/anno per abitante; 
c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore  del  presente
   decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori  a
   81 kg/anno per abitante. 
 
   2. Il programma di cui al  comma  1  prevede  il  trattamento  dei
rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico  o
anaerobico, il recupero di materiali o energia. 
   3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero  degli
abitanti  superiori  al  10%  devono  calcolare  la  popolazione  cui
riferire gli obiettivi  di  cui  sopra  sulla  base  delle  effettive
presenze all'interno del territorio. 
   4. I programmi e i  relativi  stati  annuali  di  attuazione  sono
trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio,
che provvede a darne comunicazione alla Commissione Europea. 
 
          Note all'art. 5:
              - Per  il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note
          alle premesse. L'art. 22, cosi' recita:
              "Art. 22 (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite le
          province  ed  i  comuni,  nel rispetto dei principi e delle
          finalita'  di  cui  agli  articoli 1,  2,  3,  4 e 5, ed in
          conformita'  ai  criteri  stabiliti  dal presente articolo,
          predispongono  piani  regionali  di  gestione  dei  rifiuti
          assicurando    adeguata    pubblicita'    e    la   massima
          partecipazione  dei  cittadini, ai sensi dell'art. 25 della
          legge 7 agosto 1990, n. 241.
              2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono
          la   riduzione   delle   quantita',   dei  volumi  e  della
          pericolosita' dei rifiuti.
              3.  Il  piano regionale di gestione dei rifiuti prevede
          inoltre:
                a) le  condizioni  ed  i  criteri  tecnici in base ai
          quali,  nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia,
          gli  impianti  per  la  gestione  dei rifiuti, ad eccezione
          delle  discariche,  possono  essere  localizzati nelle aree
          destinate ad insediamenti produttivi;
                b) la  tipologia  ed  il  complesso degli impianti di
          smaltimento  e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare
          nella  regione,  tenendo conto dell'obiettivo di assicurare
          la  gestione  dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno
          degli  ambiti  territoriali  ottimali  di  cui all'art. 23,
          nonche'  dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte
          del sistema industriale;
                c) il  complesso  delle  attivita'  e  dei fabbisogni
          degli  impianti  necessari  a  garantire  la  gestione  dei
          rifiuti   urbani   secondo   criteri  di  efficienza  e  di
          economicita',   e   l'autosufficienza  della  gestione  dei
          rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli
          ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonche' ad
          assicurare  lo  smaltimento  dei rifiuti speciali in luoghi
          prossimi  a  quelli  di  produzione  al fine di favorire la
          riduzione della movimentazione di rifiuti;
                d) la  stima dei costi delle operazioni di recupero e
          di smaltimento;
                e) i  criteri  per  l'individuazione,  da parte delle
          province,  delle  aree non idonee alla localizzazione degli
          impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche' per
          l'individuazione   dei   luoghi   o  impianti  adatti  allo
          smaltimento dei rifiuti;
                f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei
          rifiuti  ed  a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il
          recupero dei rifiuti;
                g) le  iniziative  dirette a favorire il recupero dai
          rifiuti di materiali e di energia;
                h) le  misure  atte a promuovere la regionalizzazione
          della  raccolta,  della  cernita  e  dello  smaltimento dei
          rifiuti urbani;
                h-bis) i  tipi,  le quantita' e l'origine dei rifiuti
          da recuperare o da smaltire;
                h-ter) la  determinazione,  nel  rispetto delle norme
          tecniche  di  cui  all'art.  18,  comma  2,  lettera a), di
          disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.
              4.  Il  piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti e'
          coordinato  con  gli  altri  piani  di competenza regionale
          previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
              5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i
          piani  per  la  bonifica  delle  aree  inquinate che devono
          prevedere:
                a) l'ordine  di priorita' degli interventi, basato su
          un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA;
                b) l'individuazione  dei  siti  da bonificare e delle
          caratteristiche generali degli inquinamenti presenti.
                c) le   modalita'  degli  interventi  di  bonifica  e
          risanamento  ambientale,  che  privilegino prioritariamente
          l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
          di rifiuti urbani;
                d) la stima degli oneri finanziari;
                e) le  modalita'  di  smaltimento  dei  materiali  da
          asportare.
              6.   L'approvazione   del  piano  regionale  o  il  suo
          adeguamento   e'  condizione  necessaria  per  accedere  ai
          finanziamenti nazionali.
              7.  La regione approva o adegua il piano entro due anni
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto; in
          attesa restano in vigore i piani regionali vigenti.
              8.  In  caso  di  inutile decorso del termine di cui al
          comma   7   e   di   accertata   inattivita',  il  Ministro
          dell'ambiente  diffida  gli  organi regionali competenti ad
          adempiere   entro   un   congruo  termine  e,  in  caso  di
          protrazione  dell'inerzia,  adotta,  in  via sostitutiva, i
          provvedimenti   necessari   alla   elaborazione  del  piano
          regionale.
              9.  Qualora  le autorita' competenti non realizzino gli
          interventi  previsti  dal piano regionale nei termini e con
          le  modalita'  stabiliti, e tali omissioni possono arrecare
          un  grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il
          Ministro  dell'ambiente diffida le autorita' inadempienti a
          provvedere  entro  un  termine  non inferiore a centottanta
          giorni.  Decorso  inutilmente  detto  termine,  il Ministro
          dell'ambiente  puo'  adottare,  in via sostitutiva, tutti i
          provvedimenti  necessari  ed  idonei per l'attuazione degli
          interventi  contenuti  nel piano. A tal fine puo' avvalersi
          anche di commissari delegati.
              10.   I   provvedimenti  di  cui  al  comma  9  possono
          riguardare interventi finalizzati a:
                a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
                b) provvedere   al   reimpiego,   al  recupero  e  al
          riciclaggio   degli   imballaggi   conferiti   al  servizio
          pubblico;
                c) introdurre    sistemi   di   deposito   cauzionale
          obbligatorio sui contenitori;
                d) favorire  operazioni  di  trattamento  dei rifiuti
          urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
                e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti
          per il recupero dei rifiuti solidi urbani.
              11.   Sulla  base  di  appositi  accordi  di  programma
          stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          d'intesa  con  la  regione,  possono essere autorizzati, ai
          sensi  degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio
          o il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali
          esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non
          previsti  dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti
          condizioni:
                a) siano  riciclati  e  recuperati come materia prima
          rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto
          composto  da  rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da
          rifiuti;
                b) siano  rispettate  le  norme  tecniche di cui agli
          articoli 31 e 33;
                c) siano  utilizzate le migliori tecnologie di tutela
          dell'ambiente;
                d) sia  garantita  una  diminuzione  delle  emissioni
          inquinanti.".