Art. 6 
                  Rifiuti non ammessi in discarica 
 
  1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti; 
a) rifiuti allo stato liquido; 
b) rifiuti  classificati  come  Esplosivi  (H1),  Comburenti  (H2)  e
   Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato  I  al  decreto
   legislativo n. 22 del 1997; 
c) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive  classificate
come R35 in concentrazione totale maggiore o uguale a 1%; 
d) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive  classificate
come R34 in concentrazione totale >5%; 
e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio  infettivo  -  Categoria  di
   rischio H9 ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo  n.  22
   del 1997 ed ai sensi del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  26
   giugno 2000, n. 219; 
f) rifiuti che rientrano  nella  categoria  14  dell'allegato  G1  al
decreto legislativo n. 22 del 1997; 
g) rifiuti della produzione di  principi  attivi  per  biocidi,  come
   definiti ai sensi del decreto legislativo  25  febbraio  2000,  n.
   174,  e  per  prodotti  fitosanitari  come  definiti  dal  decreto
   legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
h) materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della
   sanita' in data 29 settembre  2000,  e  successive  modificazioni,
   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e
   materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo  14
   dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine  animali  e  i  grassi
   fusi da essi derivati; 
i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal
   decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantita' superiore
   a 50 ppm; 
l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani  in
quantita' superiore a 10 ppb; 
m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti  costituiti  da  CFC  e
   HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in  quantita'  superiore
   al 0,5% in peso riferito al materiale di supporto; 
n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o  nuove
   provenienti  da  attivita'  di   ricerca,   di   sviluppo   o   di
   insegnamento, i cui effetti sull'uomo e  sull'ambiente  non  siano
   noti; 
o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003,  esclusi
   i pneumatici usati come materiale di ingegneria  ed  i  pneumatici
   fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in
   entrambi i casi quelli per biciclette e  quelli  con  un  diametro
   esterno superiore a 1400 mm; 
p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a 
   partire dal 1/1/2007. 
  2. E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di  renderli
conformi ai criteri di ammissibilita' di cui all'articolo 7. 
 
          Note all'art. 6:
              - Per  il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note
          alle premesse. L'allegato I, cosi' recita:

                                                          "Allegato I

                   CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

              H1  "Esplosivo  :  sostanze  e  preparati  che  possono
          esplodere  per  effetto  della  fiamma o che sono sensibili
          agli urti e agli attriti piu' del dinitrobenzene;
              H2  "Comburente  : sostanze e preparati che, a contatto
          con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano
          una forte reazione esotermica;
              H3-A "Facilmente infiammabile : sostanze e preparati:
                liquidi  il cui punto di infiammabilita' e' inferiore
          a 21 C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
                che  a  contatto con l'aria, a temperatura ambiente e
          senza   apporto   di   energia,   possono   riscaldarsi   e
          infiammarsi, o
                solidi  che  possono  facilmente  infiammarsi  per la
          rapida   azione   di  una  sorgente  di  accensione  e  che
          continuano   a   bruciare   o   a   consumarsi  anche  dopo
          l'allontanamento della sorgente di accensione, o
                gassosi  che  si  infiammano  a contatto con l'aria a
          pressione normale, o
                che,   a   contatto   con  l'acqua  o  l'aria  umida,
          sprigionano   gas   facilmente  infiammabili  in  quantita'
          pericolose;
              H3-B  "Infiammabile  :  sostanze e preparati liquidi il
          cui  punto  di infiammabilita' e' pari o superiore a 21 C e
          inferiore o pari a 55 C;
              H4  "Irritante  : sostanze e preparati non corrosivi il
          cui  contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle
          o le mucose puo' provocare una reazione infiammatoria;
              H5  "Nocivo : sostanze e preparati che, per inalazione,
          ingestione   o  penetrazione  cutanea,  possono  comportare
          rischi per la salute di gravita' limitata;
              H6   "Tossico  :  sostanze  e  preparati  (comprese  le
          sostanze  e i preparati molto tossici) che, per inalazione,
          ingestione   o  penetrazione  cutanea,  possono  comportare
          rischi  per  la  salute  gravi,  acuti o cronici e anche la
          morte;
              H7   "Cancerogeno  :  sostanze  e  preparati  che,  per
          inalazione,  ingestione  o  penetrazione  cutanea,  possono
          produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
              H8  "Corrosivo  :  sostanze e preparati che, a contatto
          con  tessuti  vivi, possono esercitare su di essi un'azione
          distruttiva;
              H9   "Infettivo  :  sostanze  contenenti  microrganismi
          vitali  o  loro  tossine,  conosciute  o ritenute per buoni
          motivi   come  cause  di  malattie  nell'uomo  o  in  altri
          organismi viventi;
              H10   "Teratogeno  :  sostanze  e  preparati  che,  per
          inalazione,  ingestione  o  penetrazione  cutanea,  possono
          produrre   malformazioni   congenite   non   ereditarie   o
          aumentarne la frequenza;
              H11   "Mutageno   :   sostanze  e  preparati  che,  per
          inalazione,  ingestione  o  penetrazione  cutanea,  possono
          produrre   difetti   genetici  ereditari  o  aumentarne  la
          frequenza;
              H12  Sostanze  e preparati che, a contatto con l'acqua,
          l'aria  o  un  acido,  sprigionano  un  gas tossico o molto
          tossico;
              H13    Sostanze    e   preparati   suscettibili,   dopo
          eliminazione,  di  dare origine in qualche modo ad un'altra
          sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente
          una delle caratteristiche sopra elencate;
              H14 "Ecotossico : sostanze e preparati che presentano o
          possono  presentare  rischi immediati o differiti per uno o
          piu' settori dell'ambiente.

          Note.
              1.  L'attribuzione  delle  caratteristiche  di pericolo
          "tossico  (e  "molto  tossico  ),  "nocivo  ,  "corrosivo e
          "irritante   e'  effettuata  secondo  i  criteri  stabiliti
          nell'allegato  VI,  parte  I.A e parte II.B della direttiva
          67/548/CEE  del  Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente
          il    ravvicinamento    delle   disposizioni   legislative,
          regolamentari     ed     amministrative    relative    alla
          classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura delle
          sostanze   pericolose,   nella  versione  modificata  dalla
          direttiva 79/831/CEE del Consiglio.
              2.    Per    quanto   concerne   l'attribuzione   delle
          caratteristiche  "cancerogeno  ,  "teratogeno e "mutageno e
          riguardo  all'attuale  stato delle conoscenze, precisazioni
          supplementari figurano nella guida per la classificazione e
          l'etichettatura  di  cui all'allegato VI (parte II D) della
          direttiva   67/548/CEE,  nella  versione  modificata  dalla
          direttiva 83/467/CEE della Commissione.

          Metodi di prova.
              I   metodi   di   prova  sono  intesi  a  conferire  un
          significato  specifico alle definizioni di cui all'allegato
          1.
              I   metodi   da   utilizzare   sono   quelli  descritti
          nell'allegato  V della direttiva 67/548/CEE, nella versione
          modificata  dalla  direttiva 84/449/CEE della Commissione o
          dalle  successive  direttive della Commissione che adeguano
          al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi
          sono  basati  sui  lavori  e  sulle  raccomandazioni  degli
          organismi  internazionali  competenti,  in  particolare  su
          quelli dell'OCSE.".
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000,
          n.  219,  reca:  "Regolamento  recante la disciplina per la
          gestione  dei  rifiuti  sanitari, ai sensi dell'art. 45 del
          decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".
              - Per  il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note
          alle premesse. L'allegato G1, cosi' recita:

                                                        "Allegato G-1

              Rifiuti    che    presentano    una   qualsiasi   delle
          caratteristiche  elencate  nell'allegato I e che consistono
          in:
                1)   sostanze   anatomiche:  rifiuti  di  ospedali  o
          provenienti da altre attivita' mediche;
                2)   prodotti   farmaceutici,   medicinali,  prodotti
          veterinari;
                3) prodotti per la protezione del legno;
                4) biocidi e prodotti fitosanitari;
                5) residui di prodotti utilizzati come solventi;
                6)  sostanze  organiche alogenate non utilizzate come
          solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti;
                7) sali per rinvenimento contenenti cianuri;
                8)  oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi
          di lavorazione, ecc.);
                9)    miscugli    olio/acqua   o   idrocarburo/acqua,
          emulsioni;
                10)  sostanze  contenenti  PCB  e/o  PCT  (ad esempio
          isolanti elettrici ecc.);
                11)  sostanze bituminose provenienti da operazioni di
          raffinazione;
                12) inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche,
          vernici;
                13) resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi;
                14)  sostanze  chimiche  non  identificate  e/o nuove
          provenienti  da  attivita'  di  ricerca,  di  sviluppo o di
          insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non
          sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.);
                15) prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive;
                16) prodotti di laboratori fotografici;
                17)  qualunque  materiale  contaminato da un prodotto
          della famiglia dei dibenzofurani policlorurati;
                18)  qualunque  materiale  contaminato da un prodotto
          della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate.".
              - Il  decreto  legislativo  25  febbraio  2000, n. 174,
          reca:  "Attuazione  della  direttiva  98/8/CE in materia di
          immissione sul mercato di biocidi".
              - Il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, reca:
          "Attuazione   della  direttiva  91/414/CEE  in  materia  di
          immissione in commercio di prodotti fitosanitari".
              - Il  decreto  del  Ministro  della  sanita' in data 29
          settembre  2000,  reca:  "Misure  sanitarie  di  protezione
          contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili".
              -   Il  decreto  legislativo  14 dicembre 1992, n. 508,
          reca:  "Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio
          del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per
          l'eliminazione,   la   trasformazione  e  l'immissione  sul
          mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli
          agenti  patogeni  degli  alimenti  per  animali  di origine
          animale  o  a  base  di  pesce  e che modifica la direttiva
          90/425/CEE".
              - Il  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 209 reca:
          "Attuazione   della   direttiva   96/59/CE   relativa  allo
          smaltimento      dei      policlorodifenili      e      dei
          policlorotrifenili".