Art. 6 Rifiuti non ammessi in discarica 1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti; a) rifiuti allo stato liquido; b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997; c) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale maggiore o uguale a 1%; d) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale >5%; e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219; f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997; g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; h) materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della sanita' in data 29 settembre 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati; i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantita' superiore a 50 ppm; l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantita' superiore a 10 ppb; m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantita' superiore al 0,5% in peso riferito al materiale di supporto; n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attivita' di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti; o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm; p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 1/1/2007. 2. E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilita' di cui all'articolo 7.
Note all'art. 6: - Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. L'allegato I, cosi' recita: "Allegato I CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI H1 "Esplosivo : sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti piu' del dinitrobenzene; H2 "Comburente : sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; H3-A "Facilmente infiammabile : sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilita' e' inferiore a 21 C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantita' pericolose; H3-B "Infiammabile : sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilita' e' pari o superiore a 21 C e inferiore o pari a 55 C; H4 "Irritante : sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose puo' provocare una reazione infiammatoria; H5 "Nocivo : sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravita' limitata; H6 "Tossico : sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte; H7 "Cancerogeno : sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza; H8 "Corrosivo : sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; H9 "Infettivo : sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; H10 "Teratogeno : sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; H11 "Mutageno : sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza; H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate; H14 "Ecotossico : sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o piu' settori dell'ambiente. Note. 1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico (e "molto tossico ), "nocivo , "corrosivo e "irritante e' effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio. 2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno , "teratogeno e "mutageno e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione. Metodi di prova. I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato 1. I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.". - Il decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219, reca: "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". - Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note alle premesse. L'allegato G1, cosi' recita: "Allegato G-1 Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato I e che consistono in: 1) sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attivita' mediche; 2) prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari; 3) prodotti per la protezione del legno; 4) biocidi e prodotti fitosanitari; 5) residui di prodotti utilizzati come solventi; 6) sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti; 7) sali per rinvenimento contenenti cianuri; 8) oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc.); 9) miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni; 10) sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici ecc.); 11) sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione; 12) inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici; 13) resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi; 14) sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attivita' di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.); 15) prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive; 16) prodotti di laboratori fotografici; 17) qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati; 18) qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate.". - Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, reca: "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi". - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, reca: "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari". - Il decreto del Ministro della sanita' in data 29 settembre 2000, reca: "Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili". - Il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, reca: "Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE". - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 reca: "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili".