Articolo 7 
                   (Rifiuti ammessi in discarica) 
 
   1. I rifiuti possono  essere  collocati  in  discarica  solo  dopo
trattamento. Tale disposizione non si applica: 
 
a) ai  rifiuti  inerti  il  cui  trattamento  non  sia   tecnicamente
   fattibile; 
b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce  al  raggiungimento
   delle finalita' di cui all'articolo 1, riducendo la quantita'  dei
   rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta
   indispensabile ai fini  del  rispetto  dei  limiti  fissati  dalla
   normativa vigente. 
 
   2. Nelle discariche per  rifiuti  inerti  possono  essere  ammessi
esclusivamente i  rifiuti  inerti  che  soddisfano  i  criteri  della
normativa vigente. 
   3. Nelle discariche per i rifiuti non  pericolosi  possono  essere
ammessi i seguenti rifiuti: 
 
a) rifiuti urbani; 
b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i
   criteri  di  ammissione  dei  rifiuti  previsti  dalla   normativa
   vigente; 
c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri
   di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5. 
 
   4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere  ammessi
solo rifiuti  pericolosi  che  soddisfano  i  criteri  fissati  dalla
normativa vigente. 
   5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministri delle attivita' produttive e della salute, sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome.