Art. 2. 
 
  1. Sono abrogati gli articoli 5, 10, 76, 80 e 86 del codice  penale
militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941,  n.
303. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 18 marzo 2003 
 
                               CIAMPI 
 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                              Frattini, Ministro degli affari esteri 
                              Martino, Ministro della difesa 
                              Pisanu, Ministro dell'interno 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli