(Allegato)
                              ALLEGATO 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 2003, N. 4 
 
All'articolo 2: 
al comma 1,  le  parole:  "euro  1.930.389"  sotto  sostituite  dalle
seguenti: "euro 2.918.692"; 
al comma 2, sono aggiunte, infine, le parole: ", nella misura  intera
incrementata del 30 per cento qualora lo  stesso  non  usufruisca,  a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito". 
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti: 
"Art. 2-bis. - (Partecipazione italiana ai processi di pace in  corsa
per la Somalia e il Sudan). - 1. E'  autorizzata  la  spesa  di  euro
141.319 per l'anno 2003 per la partecipazione di  personale  militare
alla Conferenza di pace sulla Somalia e  ai  negoziati  di  pace  sul
Sudan in corso in Kenya, nonche'  alle  attivita'  della  Commissione
militare congiunta, prevista dall'Accordo di cessate il fuoco firmato
il 19 gennaio 2002 per garantire l'accesso degli aiuti  umanitari  in
tutta l'area dei Monti Nuba. 
2. All'onere derivante dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a  euro
141.319  per  l'anno  2003,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2003,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. 
3. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
Art. 2-ter. - (Disposizioni in materia di personale militare).  -  1.
All'articolo 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo  le
parole: "nello svolgimento di attivita'  operative"  e'  inserita  la
seguente: "ovvero". 
2. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo  28
febbraio 2001, n. 82, le parole da: "individuate" fino alla fine  del
comma sono sostituite dalle seguenti: ", individuate con decreto  del
Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui  all'articolo
1, commi 3 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331"". 
All'articolo 3: 
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. L'indennita' di missione di cui all'articolo 2 del  decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 febbraio 2002, n. 15, e'  corrisposta  nella  misura  del  98  per
cento. Non si applica la disposizione prevista  dal  secondo  periodo
del comma 1 del medesimo articolo 2"; 
dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
" 3-bis. In deroga a quarto previsto dall'articolo 2,  comma  2,  del
decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, al personale  che  partecipa  alla
missione di cui  all'articolo  1,  comma  6,  del  presente  decreto,
l'indennita'  di  missione  e'  corrisposta   nella   misura   intera
incrementata del 30 per cento qualora lo  stesso  non  usufruisca,  a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito". 
All'articolo 10, al comma 1, le parole: "escluso l'articolo  8,  pari
complessivamente a euro 367.330.678" sono sostituite dalle  seguenti:
"esclusi gli  articoli  2-bis  e  8,  pari  complessivamente  a  euro
397.792.910".