Art. 2.
          (Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1.  I  decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo
di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a)  e'  promosso  l'apprendimento  in  tutto l'arco della vita e sono
assicurate  a  tutti pari opportunita' di raggiungere elevati livelli
culturali  e  di  sviluppare le capacita' e le competenze, attraverso
conoscenze  e  abilita',  generali  e  specifiche,  coerenti  con  le
attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita
sociale  e  nel  mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni
locali, nazionale ed europea;
b)  sono  promossi  il  conseguimento  di una formazione spirituale e
morale,  anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo
della coscienza storica e di appartenenza alla comunita' locale, alla
comunita' nazionale ed alla civilta' europea;
c)  e' assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione
per  almeno  dodici  anni  o,  comunque, sino al conseguimento di una
qualifica  entro  il  diciottesimo anno di eta'; l'attuazione di tale
diritto  si  realizza  nel  sistema  di  istruzione  e  in  quello di
istruzione  e formazione professionale, secondo livelli essenziali di
prestazione  definiti  su  base  nazionale a norma dell'articolo 117,
secondo  comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti
emanati  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,   n.   400,   e  garantendo,  attraverso  adeguati  interventi,
l'integrazione  delle persone in situazione di handicap a norma della
legge   5  febbraio  1992,  n.  104.  La  fruizione  dell'offerta  di
istruzione   e  formazione  costituisce  un  dovere  legislativamente
sanzionato;   nei  termini  anzidetti  di  diritto  all'istruzione  e
formazione  e  di  correlativo  dovere  viene  ridefinito ed ampliato
l'obbligo  scolastico  di  cui  all'articolo  34  della Costituzione,
nonche'  l'obbligo  formativo introdotto dall'articolo 68 della legge
17  maggio  1999,  n.  144,  e successive modificazioni. L'attuazione
graduale   del   diritto-dovere   predetto   e'  rimessa  ai  decreti
legislativi  di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge
correlativamente  agli interventi finanziari previsti a tale fine dal
piano  programmatico  di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa
intesa  con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo   28   agosto   1997,  n.  281,  e  coerentemente  con  i
finanziamenti  disposti  a  norma  dell'articolo  7,  comma  6, della
presente legge;
d)  il  sistema  educativo  di istruzione e di formazione si articola
nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo
che  comprende  il  sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e
della formazione professionale;
e)   la   scuola   dell'infanzia,   di   durata  triennale,  concorre
all'educazione  e  allo  sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo,
morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone
le potenzialita' di relazione, autonomia, creativita', apprendimento,
e   ad   assicurare   un'effettiva   eguaglianza  delle  opportunita'
educative;  nel rispetto della primaria responsabilita' educativa dei
genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e
dei  bambini  e,  nella  sua  autonomia  e  unitarieta'  didattica  e
pedagogica,  realizza  la  continuita' educativa con il complesso dei
servizi  all'infanzia  e  con  la  scuola  primaria. E' assicurata la
generalizzazione   dell'offerta   formativa   e  la  possibilita'  di
frequenza  della  scuola  dell'infanzia;  alla  scuola  dell'infanzia
possono  essere iscritti secondo criteri di gradualita' e in forma di
sperimentazione  le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di eta'
entro  il  30  aprile  dell'anno  scolastico di riferimento, anche in
rapporto  all'introduzione  di  nuove  professionalita'  e  modalita'
organizzative;
f)  il primo ciclo di istruzione e' costituito dalla scuola primaria,
della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado
della  durata di tre anni. Ferma restando la specificita' di ciascuna
di  esse,  la scuola primaria e' articolata in un primo anno, teso al
raggiungimento  delle  strumentalita'  di  base,  e  in  due  periodi
didattici  biennali;  la scuola secondaria di primo grado si articola
in  un  biennio  e  in un terzo anno che completa prioritariamente il
percorso  disciplinare  ed assicura l'orientamento ed il raccordo con
il  secondo ciclo; nel primo ciclo e' assicurato altresi' il raccordo
con  la  scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; e' previsto che
alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono
i  sei  anni  di eta' entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le
bambine  e  i  bambini  che  li compiono entro il 30 aprile dell'anno
scolastico  di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto
delle  diversita'  individuali, lo sviluppo della personalita', ed ha
il  fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilita' di
base  fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere
i  mezzi  espressivi,  ivi  inclusa  l'alfabetizzazione in almeno una
lingua  dell'Unione  europea  oltre alla lingua italiana, di porre le
basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del
mondo  naturale,  dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare
le  capacita' relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo,
di  educare  ai  principi  fondamentali  della  convivenza civile; la
scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio,
e' finalizzata alla crescita delle capacita' autonome di studio ed al
rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed
accresce,  anche  attraverso  l'alfabetizzazione  e l'approfondimento
nelle  tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilita', anche in
relazione  alla  tradizione  culturale  e  alla  evoluzione  sociale,
culturale    e    scientifica   della   realta'   contemporanea;   e'
caratterizzata  dalla  diversificazione  didattica  e metodologica in
relazione  allo  sviluppo  della  personalita'  dell'allievo; cura la
dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le
competenze  e le capacita' di scelta corrispondenti alle attitudini e
vocazioni   degli   allievi;   fornisce   strumenti   adeguati   alla
prosecuzione delle attivita' di istruzione e di formazione; introduce
lo  studio  di  una  seconda  lingua  dell'Unione  europea;  aiuta ad
orientarsi  per  la  successiva scelta di istruzione e formazione; il
primo  ciclo  di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui
superamento  costituisce  titolo di accesso al sistema dei licei e al
sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e
professionale  dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e
la  riflessione  critica  su  di  essi,  e'  finalizzato a sviluppare
l'autonoma  capacita' di giudizio e l'esercizio della responsabilita'
personale  e  sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo
delle  conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo
ciclo   e'   costituito   dal   sistema   dei  licei  e  dal  sistema
dell'istruzione  e della formazione professionale; dal compimento del
quindicesimo  anno  di  eta'  i  diplomi  e  le qualifiche si possono
conseguire  in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato;
il   sistema   dei  licei  comprende  i  licei  artistico,  classico,
economico,    linguistico,   musicale   e   coreutico,   scientifico,
tecnologico,  delle  scienze  umane;  i  licei artistico, economico e
tecnologico  si  articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi
fabbisogni  formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attivita'
didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che
prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresi'
l'approfondimento  delle  conoscenze e delle abilita' caratterizzanti
il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i
licei  si  concludono  con  un  esame  di  Stato  il  cui superamento
rappresenta   titolo   necessario  per  l'accesso  all'universita'  e
all'alta  formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al
quinto   anno   da'   accesso  all'istruzione  e  formazione  tecnica
superiore;
h)  ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e
istruzione  professionale,  i  percorsi del sistema dell'istruzione e
della   formazione   professionale   realizzano   profili  educativi,
culturali  e  professionali,  ai quali conseguono titoli e qualifiche
professionali  di differente livello, valevoli su tutto il territorio
nazionale  se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui
alla  lettera  c);  le modalita' di accertamento di tale rispondenza,
anche  ai  fini  della spendibilita' dei predetti titoli e qualifiche
nell'Unione   europea,  sono  definite  con  il  regolamento  di  cui
all'articolo  7,  comma  1,  lettera  c);  i  titoli  e le qualifiche
costituiscono  condizione  per  l'accesso all'istruzione e formazione
tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della
legge  17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al
termine  dei  percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale  di  durata almeno quadriennale consentono di sostenere
l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'universita' e
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza
di  apposito  corso annuale, realizzato d'intesa con le universita' e
con  l'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  e ferma
restando  la  possibilita'  di sostenere, come privatista, l'esame di
Stato anche senza tale frequenza;
i)  e'  assicurata  e assistita la possibilita' di cambiare indirizzo
all'interno del sistema dei licei, nonche' di passare dal sistema dei
licei  al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e
viceversa,   mediante  apposite  iniziative  didattiche,  finalizzate
all'acquisizione  di  una preparazione adeguata alla nuova scelta; la
frequenza  positiva  di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta
l'acquisizione  di  crediti  certificati  che  possono  essere  fatti
valere,  anche  ai  fini  della  ripresa  degli  studi  eventualmente
interrotti,  nei  passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere
g)  e  h);  nel  secondo  ciclo,  esercitazioni  pratiche, esperienze
formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi
di   inserimento   nelle   realta'  culturali,  sociali,  produttive,
professionali   e  dei  servizi,  sono  riconosciuti  con  specifiche
certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche
e   formative;  i  licei  e  le  istituzioni  formative  del  sistema
dell'istruzione    e   della   formazione   professionale,   d'intesa
rispettivamente  con  le  universita',  con  le istituzioni dell'alta
formazione   artistica,   musicale  e  coreutica  e  con  il  sistema
dell'istruzione  e  formazione  tecnica  superiore, stabiliscono, con
riferimento   all'ultimo  anno  del  percorso  di  studi,  specifiche
modalita'  per  l'approfondimento  delle  conoscenze e delle abilita'
richieste  per  l'accesso  ai corsi di studio universitari, dell'alta
formazione,  ed  ai  percorsi  dell'istruzione  e  formazione tecnica
superiore;
l)  i  piani  di  studio  personalizzati, nel rispetto dell'autonomia
delle  istituzioni  scolastiche,  contengono  un nucleo fondamentale,
omogeneo  su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni
e  l'identita'  nazionale,  e  prevedono  una  quota,  riservata alle
regioni,  relativa  agli aspetti di interesse specifico delle stesse,
anche collegata con le realta' locali.
 
          Note all'art. 2:
              -  Si  ritiene  opportuno  riportare,  per  intero, gli
          articoli 117 e 118 della Costituzione:
              "Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.".
              "Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai  comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
          siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
          Stato,   sulla   base   dei   principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza.
              I  comuni,  le  province e le citta' metropolitane sono
          titolari  di  funzioni  amministrative  proprie e di quelle
          conferite   con  legge  statale  o  regionale,  secondo  le
          rispettive competenze.
              La  legge statale disciplina forme di coordinamento fra
          Stato  e  regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
          del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
          di  intesa  e  coordinamento nella materia della tutela dei
          beni culturali.
              Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
          favoriscono  l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
          associati,  per  lo  svolgimento  di attivita' di interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.".
              -  La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri". Il testo dell'art. 17, comma
          2, cosi' recita:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: "Legge-quadro
          per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
          persone   handicappate"".   In  particolare  l'integrazione
          scolastica  delle  persone  in  situazione  di  handicap e'
          oggetto degli articoli:
                12 (diritto all'educazione e all'istruzione);
                13 (integrazione scolastica);
                14 (modalita' di attuazione dell'integrazione);
                15 (gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica);
                16 (valutazione del rendimento e prove d'esame);
                17 (formazione professionale).
              - L'art. 34 della Costituzione cosi' recita:
              "Art.  34 (La scuola e' aperta a tutti). - L'istruzione
          inferiore,  impartita per almeno otto anni, e' obbligatoria
          e gratuita.
              I  capaci  e  meritevoli, anche se privi di mezzi hanno
          diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
              La  Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
          di  studio  assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
          devono essere attribuite per concorso."."
              -  La  legge  17  maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in
          materia  di investimenti, delega al Governo per il riordino
          degli  incentivi  all'occupazione  e  della  normativa  che
          disciplina  l'INAIL,  nonche'  disposizioni per il riordino
          degli enti previdenziali"". L'art. 68 cosi' recita:
              "Art. 68 (Obbligo di frequenza di attivita' formative).
          -  1.  Al  fine  di  potenziare  la  crescita  culturale  e
          professionale  dei  giovani, ferme restando le disposizioni
          vigenti  per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento
          dell'obbligo     dell'istruzione,    e'    progressivamente
          istituito,  a  decorrere  dall'anno 1999-2000, l'obbligo di
          frequenza  di  attivita'  formative  fino al compimento del
          diciottesimo anno di eta'. Tale obbligo puo' essere assolto
          in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
                a) nel sistema di istruzione scolastica;
                b) nel  sistema  della  formazione  professionale  di
          competenza regionale;
                c) nell'esercizio dell'apprendistato.
              2.  L'obbligo  di  cui  al  comma 1 si intende comunque
          assolto  con  il  conseguimento  di  un  diploma  di scuola
          secondaria  superiore  o di una qualifica professionale. Le
          competenze  certificate in esito a qualsiasi segmento della
          formazione  scolastica,  professionale e dell'apprendistato
          costituiscono  crediti  per  il  passaggio  da  un  sistema
          all'altro.
              3.  I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per
          le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei
          soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico
          e predispongono le relative iniziative di orientamento.
              4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma
          1 si provvede:
                a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, per i
          seguenti  importi:  lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
          430  miliardi  per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e
          fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;
                b) a  carico  del Fondo di cui all'art. 4 della legge
          18 dicembre  1997,  n. 440, per i seguenti importi: lire 30
          miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001
          e  fino  a  lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A
          decorrere  dall'anno  2000,  per  la  finalita' di cui alla
          legge  18  dicembre  1997,  n.  440,  si  provvede ai sensi
          dell'art.  11,  comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
              5.  Con  regolamento  da adottare, entro sei mesi dalla
          data  di  pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
          Ufficiale,  su  proposta  dei  Ministri  del lavoro e della
          previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  previo
          parere  delle  competenti  Commissioni parlamentari e della
          Conferenza   unificata   di   cui  al  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali
          comparativamente  piu' rappresentative a livello nazionale,
          sono  stabiliti  i  tempi  e le modalita' di attuazione del
          presente  articolo, anche con riferimento alle funzioni dei
          servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le
          relazioni  tra  l'obbligo  di  istruzione  e  l'obbligo  di
          formazione,  nonche'  i  criteri coordinati ed integrati di
          riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro
          certificazione  e  di  ripartizione delle risorse di cui al
          comma 4  tra le diverse iniziative attraverso le quali puo'
          essere  assolto  l'obbligo  di  cui  al  comma 1. In attesa
          dell'emanazione  del  predetto regolamento, il Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  con  proprio decreto
          destina  nell'ambito  delle  risorse  di  cui  al  comma 4,
          lettera  a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno
          1999,   per   le  attivita'  di  formazione  nell'esercizio
          dell'apprendistato  anche se svolte oltre il compimento del
          diciottesimo  anno  di  eta',  secondo  le modalita' di cui
          all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette
          risorse  possono  essere  altresi' destinate al sostegno ed
          alla  valorizzazione  di  progetti sperimentali in atto, di
          formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la
          compatibilita'  con  le  disposizioni previste dall'art. 16
          della  citata  legge n. 196 del 1997. Alle finalita' di cui
          ai  commi  l  e  2  la  regione Valle d'Aosta e le province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano provvedono, in relazione
          alle  competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse
          esercitate    in    materia   di   istruzione,   formazione
          professionale  e apprendistato, secondo quanto disposto dai
          rispettivi  statuti  speciali  e  dalle  relative  norme di
          attuazione.  Per  l'esercizio di tali competenze e funzioni
          le  risorse  dei  fondi  di  cui  al comma 4 sono assegnate
          direttamente  alla  regione  Valle  d'Aosta e alle province
          autonome di Trento e di Bolzano.".
              -  Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          "Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali."".  Per il
          testo dell'art. 8 si rinvia alle note all'art. 1.
              -  La  legge  17  maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in
          materia  di investimenti, delega al Governo per il riordino
          degli  incentivi  all'occupazione  e  della  normativa  che
          disciplina  l'INAIL,  nonche'  disposizioni per il riordino
          degli enti previdenziali". L'art. 69 cosi' recita:
              "Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -
          1.   Per   riqualificare  e  ampliare  l'offerta  formativa
          destinata   ai  giovani  e  agli  adulti,  occupati  e  non
          occupati,  nell'ambito  del sistema di formazione integrata
          superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
          formazione  tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di
          norma  con  il  possesso  del  diploma di scuola secondaria
          superiore.  Con  decreto  adottato di concerto dai Ministri
          della  pubblica  istruzione,  del lavoro e della previdenza
          sociale  e  dell'universita'  e della ricerca scientifica e
          tecnologica,  sentita  la  Conferenza  unificata  di cui al
          decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
          le  condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che
          non  sono  in  possesso  del  diploma  di scuola secondaria
          superiore,  gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
          modalita'  che  favoriscono  l'integrazione  tra  i sistemi
          formativi  di  cui  all'art. 68 e determinano i criteri per
          l'equipollenza  dei  rispettivi  percorsi  e titoli; con il
          medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
          che   vi   si   acquisiscono  e  le  modalita'  della  loro
          certificazione  e  utilizzazione,  a  norma  dell'art. 142,
          comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n 112.
              2.  Le  regioni  programmano  l'istituzione  dei  corsi
          dell'IFTS,   che   sono   realizzati   con   modalita'  che
          garantiscono  l'integrazione  tra  sistemi formativi, sulla
          base  di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
          pubblica  istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
          e   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e
          tecnologica,  la  Conferenza  unificata  di  cui al decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, e le parti sociali
          mediante  l'istituzione  di un apposito comitato nazionale.
          Alla   progettazione   dei   corsi   dell'IFTS   concorrono
          universita',  scuole  medie  superiori,  enti  pubblici  di
          ricerca,  centri  e  agenzie  di  formazione  professionale
          accreditati  ai  sensi  dell'art.  17 della legge 24 giugno
          1997,  n.  196,  e  imprese  o  loro associazioni, tra loro
          associati anche in forma consortile.
              3.  La  certificazione  rilasciata in esito ai corsi di
          cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
          un  modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e'
          valida in ambito nazionale.
              4.  Gli  interventi  di  cui  al presente articolo sono
          programmabili  a  valere  sul Fondo di cui all'art. 4 della
          legge  18  dicembre  1997, n. 440, nei limiti delle risorse
          preordinate   allo   scopo  dal  Ministero  della  pubblica
          istruzione,  nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo
          dalle  regioni  nei  limiti delle proprie disponibilita' di
          bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
          pubbliche  e  private.  Alle  finalita'  di cui al presente
          articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
          Trento   e   di   Bolzano  provvedono,  in  relazione  alle
          competenze  e  alle  funzioni  ad  esse attribuite, secondo
          quanto  disposto  dagli  statuti  speciali e dalle relative
          norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
          presente  comma  e la certificazione rilasciata in esito ai
          corsi da essi istituiti e' valida in ambito nazionale."."