Art. 15 
(Responsabilita'  nell'attivita'  di  memorizzazione   temporanea   -
                              caching) 
 
   1.   Nella   prestazione   di   un   servizio    della    societa'
dell'informazione,  consistente  nel  trasmettere,  su  una  rete  di
comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del  servizio,
il prestatore non e' responsabile  della  memorizzazione  automatica,
intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo
di rendere piu' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a
loro richiesta, a condizione che: 
 
a) non modifichi le informazioni; 
b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; 
c) si  conformi  alle  norme  di  aggiornamento  delle  informazioni,
   indicate in un modo ampiamente  riconosciuto  e  utilizzato  dalle
   imprese del settore; 
d) non  interferisca  con  l'uso  lecito  di  tecnologia   ampiamente
   riconosciuta  e  utilizzata  nel   settore   per   ottenere   dati
   sull'impiego delle informazioni; 
e) agisca  prontamente  per  rimuovere   le   informazioni   che   ha
   memorizzato,  o  per  disabilitare  l'accesso,  non  appena  venga
   effettivamente a conoscenza del fatto  che  le  informazioni  sono
   state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla  rete
   o che l'accesso alle informazioni e' stato disabilitato oppure che
   un organo giurisdizionale  o  un'autorita'  amministrativa  ne  ha
   disposto la rimozione o la disabilitazione. 
 
   2. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni
di vigilanza puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore,
nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca  o  ponga
fine alle violazioni commesse.