Art. 17 
           (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza) 
 
   1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16,
il  prestatore  non  e'  assoggettato  ad  un  obbligo  generale   di
sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne' ad  un
obbligo generale di ricercare attivamente  fatti  o  circostanze  che
indichino la presenza di attivita' illecite. 
   2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15  e  16,
il prestatore e' comunque tenuto: 
 
a) ad  informare  senza  indugio  l'autorita'  giudiziaria  o  quella
   amministrativa  avente  funzioni  di  vigilanza,  qualora  sia   a
   conoscenza  di  presunte   attivita'   o   informazioni   illecite
   riguardanti  un  suo  destinatario  del  servizio  della  societa'
   dell'informazione; 
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle  autorita'  competenti,
   le informazioni in suo possesso che  consentano  l'identificazione
   del  destinatario  dei  suoi  servizi  con  cui  ha   accordi   di
   memorizzazione dei  dati,  al  fine  di  individuare  e  prevenire
   attivita' illecite. 
 
   3. Il prestatore e' civilmente responsabile del contenuto di  tali
servizi nel caso  in  cui,  richiesto  dall'autorita'  giudiziaria  o
amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente
per impedire l'accesso a detto contenuto,  ovvero  se,  avendo  avuto
conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo  del
contenuto  di  un  servizio  al  quale  assicura  l'accesso,  non  ha
provveduto ad informarne l'autorita' competente.