Art. 3
                          (Mercato Interno)

   1.  I  servizi  della  societa'  dell'informazione  forniti  da un
prestatore  stabilito  sul  territorio  italiano  si  conformano alle
disposizioni  nazionali  applicabili nell'ambito regolamentato e alle
norme del presente decreto.
   2.  Le  disposizioni  relative  all'ambito  regolamentato  di  cui
all'articolo  2, comma 1 , lettera h), non possono limitare la libera
circolazione dei servizi della societa' dell'informazione provenienti
da un prestatore stabilito in un altro Stato membro.
   3.  Alle  controversie  che  riguardano il prestatore stabilito si
applicano   le   disposizioni  del  regolamento  CE  n.  44/2001  del
Consiglio,   del   22   dicembre   2000,  concernente  la  competenza
giurisdizionale,  il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale.
 
          Note all'art. 3:
              - Il regolamento CE n. 44/2001 e' pubblicato in GUCE n.
          L. 012 del 16 gennaio 2001.