Art. 4 (Deroghe all'articolo 3) 1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, non si applicano nei seguenti casi: a) diritti d'autore, diritti assimilati, diritti di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 70, e al decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, nonche' diritti di proprieta' industriale; b) emissione di moneta elettronica da parte di istituti per i quali gli Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica; c) l'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE, in materia di pubblicita' degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari; d) all'attivita' assicurativa di cui all'articolo 30 e al titolo IV della direttiva 92/49/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sui danni, agli articoli 7 e 8 della direttiva 88/357/CEE, seconda direttiva sulle assicurazioni sui danni; al titolo IV della direttiva 92/96/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sulla vita, e all'articolo 4 della direttiva 90/619/CEE, la seconda direttiva sulle assicurazioni sulla vita, come modificate dalla direttiva 2002/83/CE; e) facolta' delle parti di scegliere la legge applicabile al loro contratto; f) obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori; g) validita' dei contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili nei casi in cui tali contratti devono soddisfare requisiti formali; h) ammissibilita' delle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica.
Note all'art. 4: - La legge 21 febbraio 1989, n. 70, reca: «Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori.». - Il decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, reca: «Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati». - La direttiva 2000/46/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 275 del 27 ottobre 2000. L'art. 8, paragrafo 1, cosi' recita: «Art. 8 (Deroghe). - 1. Gli Stati membri possono consentire alle loro autorita' competenti di dispensare gli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di alcune o di tutte le disposizioni della presente direttiva e dall'applicazione della direttiva 2000/12/CE nei seguenti casi: a) le attivita' complessive del tipo indicato all'art. 1, paragrafo 3, lettera a), della presente direttiva dell'istituto generano un importo complessivo di passivita' finanziarie connesse alla moneta elettronica in circolazione che di norma non superi 5 milioni di EUR e in nessun momento superi 6 milioni di EUR; oppure b) la moneta elettronica emessa dall'istituto e' accettata in pagamento solo da controllate dell'istituto che svolgono funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con la moneta elettronica emessa o distribuita dall'istituto, da controllanti dell'istituto emittente e da altre controllate del controllante; oppure c) la moneta elettronica emessa dall'istituto e' accettata in pagamento solo da un numero limitato di imprese, che possono chiaramente essere individuate in base: i) alla loro ubicazione negli stessi luoghi o un'altra area locale circoscritta; oppure ii) al loro stretto rapporto finanziario o commerciale con l'istituto emittente, per esempio un sistema comune di commercializzazione o di distribuzione. Gli accordi contrattuali sottostanti devono prevedere che il portafoglio elettronico messo a disposizione del detentore per l'effettuazione dei pagamenti e' soggetto a un limite di caricamento massimo di 150 EUR. - La direttiva 85/611/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 375 del 31 dicembre 1985. L'art. 44, paragrafo 2 cosi' recita: «2. Un o.i.c.v.m. puo' fare pubblicita' nello stato di commercializzazione. Esso deve rispettare le disposizioni di questo stato che disciplinano la pubblicita'.» - La direttiva 92/49/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 228 dell'11 agosto 1992. L'art. 30 cosi' recita': «Art. 30 - 1. All'art. 8 della direttiva 88/357/CEE, il paragrafo 4, lettera a) e' abrogato. Di conseguenza il paragrafo 4, lettera a) e' cosi sostituito dal testo seguente: «a) fatta salva la lettera c) del presente paragrafo, l'art. 7, paragrafo 2, terzo comma e' applicabile quando il contratto d'assicurazione fornisce la copertura in vari Stati membri di cui almeno uno imponga l'obbligo di contrarre un'assicurazione;». 2. Nonostante qualsiasi disposizione contraria, uno Stato membro che imponga l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione puo' prescrivere che le condizioni generali e speciali delle assicurazioni obbligatorie siano comunicate prima delle loro applicazione alla sua autorita' competente.». - Il titolo IV della predetta direttiva reca: «Disposizioni sulla liberta' di stabilimento e di prestazione dei servizi». - La direttiva 88/357/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 172 del 4 luglio 1988. «Gli articoli 7 e 8 cosi' recitano: «Art. 7 - 1. La legislazione applicabile ai contratti d'assicurazione contemplati nella presente direttiva e relativi ai rischi localizzati negli Stati membri viene determinata conformemente alle seguenti disposizioni: a) Quando il contraente assicurato ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale nel territorio dello Stato membro in cui il rischio e' situato, la legislazione applicabile ai contratti di assicurazione e' quella di tale Stato membro. Tuttavia, qualora la legislazione di tale Stato lo consenta, le parti possono scegliere la legislazione di un altro Paese. b) Quando il contraente assicurato non ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale nello Stato membro in cui il rischio e' situato, le parti del contratto di assicurazione possono scegliere o la legislazione dello Stato membro in cui il rischio e' situato o quella del Paese in cui il contraente ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale. c) Quando il contraente assicurato esercita un'attivita' commerciale, industriale o liberale e il contratto copre due o piu' rischi relativi a tali attivita' e localizzati in vari Stati membri, la liberta' di scelta della legislazione applicabile al contratto si estende alle legislazioni di questi Stati membri e del Paese in cui il contraente ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale. d) In deroga alle lettere b) e c), quando gli Stati membri di cui a queste lettere accordano una maggiore liberta' di scelta della legislazione applicabile al contratto, le parti possono avvalersi di tale liberta'. e) In deroga alle lettere a), b) e c), quando i rischi coperti dal contratto sono limitati a sinistri che possono verificarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui il rischio e' situato, quale definito dall'art. 2, lettera d), le parti possono sempre scegliere la legislazione del primo Stato. f) Per i rischi di cui all'art. 5, lettera d), punto i) della prima direttiva, le parti contraenti possono scegliere qualsiasi legislazione. g) La scelta di una legislazione ad opera delle parti nei casi di cui alle lettere a) o f), qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un solo Stato membro, non puo' recare pregiudizio alle norme imperative di tale Stato, cioe' alle disposizioni cui la legislazione di tale Stato non consente di derogare per contratto. h) La scelta di cui alle precedenti lettere deve essere esplicita o risultare in modo certo dalle clausole contrattuali o dalle circostanze del caso. Diversamente, o in caso di mancata scelta, il contratto e' disciplinato dalla legislazione del Paese tra quelli di cui alle precedenti lettere, con il quale presenta piu' stretti legami. Tuttavia, se una parte del contratto e' separabile dal resto del contratto e presenta piu' stretti legami con un altro dei Paesi di cui alle precedenti lettere, si potra' applicare, a titolo eccezionale, a detta parte del contratto la legislazione di quest'altro Paese. Si presume che il contratto presenti i piu' legami con lo Stato membro in cui il rischio e' situato. i) Quando uno Stato comprende piu' unita' territoriali ciascuna delle quali abbia le proprie norme di diritto in materia di obbligazioni contrattuali, ciascuna unita' e' considerata come un Paese ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi della presente direttiva. Uno Stato membro in cui diverse unita' territoriali abbiano le proprie norme di diritto in materia di obbligazioni contrattuali non e' tenuto ad applicare le disposizioni della presente direttiva ai conflitti che insorgono tra le diverse norme di diritto di tali unita'. 2. Il presente articolo lascia impregiudicata l'applicazione delle norme del Paese del giudice che disciplinano imperativamente la situazione, indipendentemente dalla legislazione applicabile al contratto. Qualora il diritto di uno Stato membro lo preveda, puo' essere data esecuzione alle norme imperative della legge dello Stato membro in cui e' situato il rischio o dello Stato membro che impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione qualora e nella misura in cui, secondo la legge di detti Paesi, tali norme si applichino indipendentemente dalla legislazione che disciplina il contratto. Quando il contratto copre rischi situati in piu' di uno Stato membro, ai fini dell'applicazione del presente paragrafo il contratto e' considerato come costituito da piu' contratti, ciascuno dei quali riferito ad un solo Stato membro. 3. Fatti salvi i precedenti paragrafi, gli Stati membri applicano ai contratti di assicurazione di cui alla presente direttiva le loro norme generali di diritto internazionale privato in materia di obbligazioni contrattuali.»: Art. 8 - 1. Secondo quanto disposto dal presente articolo, le imprese di assicurazione possono offrire e sottoscrivere contratti di assicurazione obbligatoria conformemente alle norme della presente direttiva e della prima direttiva. 2. Quando uno Stato membro impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione, il contatto soddisfa a tale obbligo solo qualora sia conforme alle disposizioni specifiche relative a detta assicurazione prevista dallo stesso Stato membro. 3. Quando, in caso di assicurazione obbligatoria, le disposizioni della legge dello Stato membro in cui e' situato il rischio sono in contraddizione con quelle della legge dello Stato membro che impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione, prevalgono queste ultime. 4. a) Fatte salve le lettere b) e c) del presente paragrafo, l'art. 7, paragrafo 2, terzo comma si applica quando il contratto d'assicurazione fornisce la copertura in vari Stati membri di cui almeno uno imponga l'obbligo di contrarre un'assicurazione. b) Uno Stato membro che, alla data della notifica della presente direttiva, impone l'approvazione delle condizioni generali e speciali delle assicurazioni obbligatorie ad ogni impresa stabilita nel proprio territorio puo', in deroga agli articoli 9 e 18, imporre l'approvazione ditali condizioni anche ad ogni impresa d'assicurazione che offre tale copertura nel suo territorio, alle condizioni previste all'art. 12, paragrafo 1. c) In deroga all'art. 7, uno Stato membro puo' prescrivere che la legge applicabile al contratto di un'assicurazione obbligatoria sia quella dello Stato che impone l'obbligo dell'assicurazione. d) Quando, in uno Stato membro che impone un obbligo di assicurazione, l'assicuratore deve dichiarare ogni cessazione di garanzia alle autorita' competenti, tale cessazione e' opponibile ai terzi lesi soltanto alle condizioni previste dalla legislazione di questo Stato membro. 5. a) Ogni Stato membro comunica alla Commissione i rischi per i quali la sua legislazione impone un'obbligo di assicurazione, indicando: le disposizioni specifiche relative a tale assicurazione, gli elementi che devono figurare nell'attestato che l'assicuratore deve rilasciare all'assicurato, quando tale Stato esige una prova che e' stato rispettato l'obbligo di assicurazione. Tra questi elementi, ogni Stato membro puo' chiedere che figuri la dichiarazione dell'assicuratore che il contratto e' conforme alle disposizioni specifiche relative a tale assicurazione. b) La Commissione pubblica le indicazioni di cui alla lettera a) nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. c) Ogni Stato membro accetta, come prova che e' stato rispettato l'obbligo di assicurazione, un attestato il cui contenuto e' conforme alla lettera a), secondo trattino. - La direttiva 92/96/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 360 del 9 dicembre 1992. Il titolo IV, cosi' recita: «Disposizioni sulla liberta' di stabilimento e di prestazione dei servizi». - La direttiva 90/619/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 330 del 29 novembre 1990. L'art. 4 cosi' recita: «Art. 4. - 1. La legge applicabile ai contratti relativi alle attivita' previste dalla prima direttiva e' quella dello Stato membro dell'impegno. Tuttavia se il diritto di tale Stato lo permette, le parti possono scegliere la legge di un altro Paese. 2. Quando il contraente e' una persona fisica e ha la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, le parti possono scegliere la legge dello Stato membro di cui il contraente ha la cittadinanza. 3. Se uno Stato membro si compone di piu' unita' territoriali di cui ciascuna ha le proprie norme in materia di obbligazioni contrattuali, ogni unita' e' considerata come un Paese ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi della presente direttiva. (1) Gazzetta Ufficiale n. C 38 del 15 febbraio 1989, pag. 7, e Gazzetta Ufficiale n. C 72 del 22 marzo 1990, pag. 5. (2) Gazzetta Ufficiale n. C 175 del 16 luglio 1990, pag. 107, e decisione del 24 ottobre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale). (3) Gazzetta Ufficiale n. C 298 del 27 novembre 1989, pag. 2. (4) Gazzetta Ufficiale n. L 63 del 13 marzo 1979, pag. 1 (1) Gazzetta Ufficiale n. L 228 del 16 agosto 1973, pag. 3. (2) Gazzetta Ufficiale n. L. 172 del 4 luglio 1988, pag. 1. (1) Gazzetta Ufficiale n. L. 193 del 18 luglio 1983, pag. 1. Uno Stato membro in cui differenti unita' territoriali abbiano le proprie norme in materia di obbligazioni contrattuali non e' tenuto ad applicare le disposizioni della presente direttiva ai conflitti che insorgono fra le diverse norme di diritto di tali unita' territoriali. 4. Il presente articolo non puo' pregiudicare l'applicazione delle norme in vigore nel Paese del giudice le quali disciplinano imperativamente la situazione, indipendentemente dalla legge applicabile al contratto. Qualora il diritto di uno Stato membro lo preveda puo' essere data esecuzione alle norme imperative della legge dello Stato membro dell'impegno, se e nella misura in cui, secondo il diritto di questo Stato membro, tali norme siano applicabili indipendentemente dalla legge che disciplina il contratto. 5. Fatti salvi i paragrafi precedenti, gli Stati membri applicano ai contratti di assicurazioni previsti dalla presente direttiva le loro norme generali di diritto internazionale privato in materia di obbligazioni contrattuali.». - La direttiva 2002/83/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 345 del 19 dicembre 2002.