Art. 4
                      (Deroghe all'articolo 3)

   1.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2  dell'articolo 3, non si
applicano nei seguenti casi:

a) diritti d'autore, diritti assimilati, diritti di cui alla legge 21
   febbraio  1989,  n. 70, e al decreto legislativo 6 maggio 1999, n.
   169, nonche' diritti di proprieta' industriale;
b) emissione  di  moneta elettronica da parte di istituti per i quali
   gli  Stati  membri  hanno  applicato  una  delle  deroghe  di  cui
   all'articolo  8,  paragrafo  1,  della  direttiva  2000/46/CE  del
   Parlamento   europeo   e   del   Consiglio   riguardante  l'avvio,
   l'esercizio   e  la  vigilanza  prudenziale  dell'attivita'  degli
   istituti di moneta elettronica;
c) l'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE, in materia
   di  pubblicita'  degli  organismi  di  investimento  collettivo in
   valori mobiliari;
d) all'attivita'  assicurativa  di cui all'articolo 30 e al titolo IV
   della direttiva 92/49/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sui
   danni,  agli  articoli  7  e 8 della direttiva 88/357/CEE, seconda
   direttiva  sulle  assicurazioni  sui  danni;  al  titolo  IV della
   direttiva  92/96/CEE,  terza  direttiva  sulle assicurazioni sulla
   vita,  e  all'articolo  4  della  direttiva 90/619/CEE, la seconda
   direttiva  sulle  assicurazioni  sulla vita, come modificate dalla
   direttiva 2002/83/CE;
e) facolta'  delle  parti  di  scegliere la legge applicabile al loro
   contratto;
f) obbligazioni  contrattuali  riguardanti  i  contratti conclusi dai
   consumatori;
g) validita'  dei  contratti che istituiscono o trasferiscono diritti
   relativi  a  beni  immobili  nei casi in cui tali contratti devono
   soddisfare requisiti formali;
h) ammissibilita' delle comunicazioni commerciali non sollecitate per
   posta elettronica.
 
          Note all'art. 4:
              - La legge 21 febbraio 1989, n. 70, reca: «Norme per la
          tutela   giuridica   delle   topografie   dei   prodotti  a
          semiconduttori.».
              -  Il  decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, reca:
          «Attuazione  della  direttiva  96/9/CE relativa alla tutela
          giuridica delle banche di dati».
              -  La  direttiva  2000/46/CE  e'  pubblicata in GUCE n.
          L. 275  del  27 ottobre  2000. L'art. 8, paragrafo 1, cosi'
          recita:  «Art.  8  (Deroghe). - 1. Gli Stati membri possono
          consentire alle loro autorita' competenti di dispensare gli
          istituti  di moneta elettronica dall'applicazione di alcune
          o  di  tutte  le  disposizioni  della  presente direttiva e
          dall'applicazione  della  direttiva 2000/12/CE nei seguenti
          casi:
                a) le   attivita'   complessive   del  tipo  indicato
          all'art.   1,  paragrafo  3,  lettera  a),  della  presente
          direttiva  dell'istituto generano un importo complessivo di
          passivita'  finanziarie connesse alla moneta elettronica in
          circolazione  che di norma non superi 5 milioni di EUR e in
          nessun momento superi 6 milioni di EUR; oppure
                b) la  moneta  elettronica  emessa  dall'istituto  e'
          accettata  in  pagamento  solo da controllate dell'istituto
          che svolgono funzioni operative o altre funzioni accessorie
          connesse  con  la  moneta  elettronica emessa o distribuita
          dall'istituto, da controllanti dell'istituto emittente e da
          altre controllate del controllante; oppure
                c) la  moneta  elettronica  emessa  dall'istituto  e'
          accettata  in  pagamento  solo  da  un  numero  limitato di
          imprese,  che  possono  chiaramente  essere  individuate in
          base:
                  i) alla  loro  ubicazione  negli  stessi  luoghi  o
          un'altra area locale circoscritta; oppure
                  ii)   al   loro   stretto  rapporto  finanziario  o
          commerciale   con  l'istituto  emittente,  per  esempio  un
          sistema comune di commercializzazione o di distribuzione.
              Gli  accordi  contrattuali sottostanti devono prevedere
          che  il  portafoglio  elettronico  messo a disposizione del
          detentore  per  l'effettuazione dei pagamenti e' soggetto a
          un limite di caricamento massimo di 150 EUR.
              -  La  direttiva  85/611/CEE  e'  pubblicata in GUCE n.
          L. 375  del  31 dicembre 1985. L'art. 44, paragrafo 2 cosi'
          recita: «2. Un o.i.c.v.m. puo' fare pubblicita' nello stato
          di    commercializzazione.    Esso   deve   rispettare   le
          disposizioni   di   questo   stato   che   disciplinano  la
          pubblicita'.»
              -  La  direttiva  92/49/CEE  e'  pubblicata  in GUCE n.
          L. 228  dell'11 agosto 1992. L'art. 30 cosi' recita': «Art.
          30 - 1. All'art. 8 della direttiva 88/357/CEE, il paragrafo
          4,  lettera  a) e' abrogato. Di conseguenza il paragrafo 4,
          lettera a) e' cosi sostituito dal testo seguente:
                «a) fatta salva la lettera c) del presente paragrafo,
          l'art. 7, paragrafo 2, terzo comma e' applicabile quando il
          contratto  d'assicurazione  fornisce  la  copertura in vari
          Stati  membri  di  cui  almeno  uno  imponga  l'obbligo  di
          contrarre un'assicurazione;».
              2.  Nonostante  qualsiasi  disposizione  contraria, uno
          Stato   membro   che  imponga  l'obbligo  di  sottoscrivere
          un'assicurazione   puo'   prescrivere   che  le  condizioni
          generali  e speciali delle assicurazioni obbligatorie siano
          comunicate prima delle loro applicazione alla sua autorita'
          competente.».
              -   Il   titolo   IV  della  predetta  direttiva  reca:
          «Disposizioni   sulla   liberta'   di   stabilimento  e  di
          prestazione dei servizi».
              -  La  direttiva  88/357/CEE  e'  pubblicata in GUCE n.
          L. 172  del  4 luglio  1988.  «Gli  articoli 7  e  8  cosi'
          recitano:  «Art.  7  -  1.  La  legislazione applicabile ai
          contratti   d'assicurazione   contemplati   nella  presente
          direttiva  e  relativi  ai  rischi  localizzati negli Stati
          membri   viene   determinata  conformemente  alle  seguenti
          disposizioni:
                a) Quando  il  contraente  assicurato ha la residenza
          abituale  o l'amministrazione centrale nel territorio dello
          Stato  membro in cui il rischio e' situato, la legislazione
          applicabile ai contratti di assicurazione e' quella di tale
          Stato  membro.  Tuttavia,  qualora  la legislazione di tale
          Stato   lo   consenta,   le   parti  possono  scegliere  la
          legislazione di un altro Paese.
                b) Quando   il   contraente   assicurato  non  ha  la
          residenza abituale o l'amministrazione centrale nello Stato
          membro in cui il rischio e' situato, le parti del contratto
          di  assicurazione possono scegliere o la legislazione dello
          Stato  membro  in  cui  il  rischio e' situato o quella del
          Paese  in  cui  il  contraente  ha  la residenza abituale o
          l'amministrazione centrale.
                c) Quando    il    contraente   assicurato   esercita
          un'attivita'  commerciale,  industriale  o  liberale  e  il
          contratto copre due o piu' rischi relativi a tali attivita'
          e  localizzati  in vari Stati membri, la liberta' di scelta
          della legislazione applicabile al contratto si estende alle
          legislazioni  di  questi Stati membri e del Paese in cui il
          contraente  ha  la  residenza  abituale o l'amministrazione
          centrale.
                d) In  deroga  alle lettere b) e c), quando gli Stati
          membri  di  cui  a  queste  lettere  accordano una maggiore
          liberta'   di  scelta  della  legislazione  applicabile  al
          contratto, le parti possono avvalersi di tale liberta'.
                e) In  deroga  alle  lettere  a),  b)  e c), quando i
          rischi  coperti  dal contratto sono limitati a sinistri che
          possono  verificarsi  in uno Stato membro diverso da quello
          in  cui  il rischio e' situato, quale definito dall'art. 2,
          lettera   d),   le   parti   possono  sempre  scegliere  la
          legislazione del primo Stato.
              f) Per i rischi di cui all'art. 5, lettera d), punto i)
          della   prima   direttiva,   le  parti  contraenti  possono
          scegliere qualsiasi legislazione.
                g) La scelta di una legislazione ad opera delle parti
          nei  casi  di cui alle lettere a) o f), qualora nel momento
          della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a
          un  solo  Stato  membro,  non  puo' recare pregiudizio alle
          norme imperative di tale Stato, cioe' alle disposizioni cui
          la  legislazione di tale Stato non consente di derogare per
          contratto.
                h) La  scelta  di  cui  alle  precedenti lettere deve
          essere  esplicita  o risultare in modo certo dalle clausole
          contrattuali  o dalle circostanze del caso. Diversamente, o
          in  caso  di  mancata  scelta, il contratto e' disciplinato
          dalla  legislazione  del  Paese  tra  quelli  di  cui  alle
          precedenti  lettere,  con  il  quale  presenta piu' stretti
          legami.  Tuttavia, se una parte del contratto e' separabile
          dal  resto del contratto e presenta piu' stretti legami con
          un  altro  dei  Paesi  di  cui  alle precedenti lettere, si
          potra'  applicare,  a titolo eccezionale, a detta parte del
          contratto  la legislazione di quest'altro Paese. Si presume
          che il contratto presenti i piu' legami con lo Stato membro
          in cui il rischio e' situato.
                i) Quando    uno    Stato   comprende   piu'   unita'
          territoriali ciascuna delle quali abbia le proprie norme di
          diritto  in  materia di obbligazioni contrattuali, ciascuna
          unita'   e'   considerata  come  un  Paese  ai  fini  della
          determinazione  della  legislazione  applicabile  ai  sensi
          della presente direttiva.
              Uno  Stato  membro  in  cui diverse unita' territoriali
          abbiano   le   proprie  norme  di  diritto  in  materia  di
          obbligazioni  contrattuali  non  e'  tenuto ad applicare le
          disposizioni  della  presente  direttiva  ai  conflitti che
          insorgono tra le diverse norme di diritto di tali unita'.
              2.   Il   presente   articolo   lascia   impregiudicata
          l'applicazione  delle  norme  del  Paese  del  giudice  che
          disciplinano       imperativamente      la      situazione,
          indipendentemente   dalla   legislazione   applicabile   al
          contratto.
              Qualora il diritto di uno Stato membro lo preveda, puo'
          essere  data  esecuzione  alle norme imperative della legge
          dello  Stato  membro  in  cui e' situato il rischio o dello
          Stato    membro   che   impone   l'obbligo   di   contrarre
          un'assicurazione  qualora e nella misura in cui, secondo la
          legge   di   detti   Paesi,   tali   norme   si  applichino
          indipendentemente  dalla  legislazione  che  disciplina  il
          contratto.
              Quando il contratto copre rischi situati in piu' di uno
          Stato   membro,  ai  fini  dell'applicazione  del  presente
          paragrafo  il  contratto  e' considerato come costituito da
          piu'  contratti,  ciascuno  dei  quali  riferito ad un solo
          Stato membro.
              3. Fatti salvi i precedenti paragrafi, gli Stati membri
          applicano   ai  contratti  di  assicurazione  di  cui  alla
          presente  direttiva  le  loro  norme  generali  di  diritto
          internazionale   privato   in   materia   di   obbligazioni
          contrattuali.»:
              Art.  8  -  1.  Secondo  quanto  disposto  dal presente
          articolo,  le  imprese  di  assicurazione possono offrire e
          sottoscrivere   contratti   di  assicurazione  obbligatoria
          conformemente  alle  norme della presente direttiva e della
          prima direttiva.
              2.   Quando   uno  Stato  membro  impone  l'obbligo  di
          contrarre  un'assicurazione,  il  contatto  soddisfa a tale
          obbligo   solo   qualora  sia  conforme  alle  disposizioni
          specifiche  relative  a  detta assicurazione prevista dallo
          stesso Stato membro.
              3.  Quando,  in  caso di assicurazione obbligatoria, le
          disposizioni  della  legge  dello  Stato  membro  in cui e'
          situato  il rischio sono in contraddizione con quelle della
          legge  dello Stato membro che impone l'obbligo di contrarre
          un'assicurazione, prevalgono queste ultime.
              4.  a)  Fatte  salve  le  lettere  b) e c) del presente
          paragrafo,  l'art.  7,  paragrafo 2, terzo comma si applica
          quando  il  contratto d'assicurazione fornisce la copertura
          in vari Stati membri di cui almeno uno imponga l'obbligo di
          contrarre un'assicurazione.
                b) Uno  Stato  membro  che,  alla data della notifica
          della   presente  direttiva,  impone  l'approvazione  delle
          condizioni   generali   e   speciali   delle  assicurazioni
          obbligatorie   ad   ogni   impresa  stabilita  nel  proprio
          territorio  puo',  in  deroga agli articoli 9 e 18, imporre
          l'approvazione  ditali  condizioni  anche  ad  ogni impresa
          d'assicurazione   che   offre   tale   copertura   nel  suo
          territorio, alle condizioni previste all'art. 12, paragrafo
          1.
                c) In  deroga  all'art.  7,  uno  Stato  membro  puo'
          prescrivere  che  la  legge  applicabile  al  contratto  di
          un'assicurazione  obbligatoria  sia  quella dello Stato che
          impone l'obbligo dell'assicurazione.
                d)  Quando, in uno Stato membro che impone un obbligo
          di   assicurazione,  l'assicuratore  deve  dichiarare  ogni
          cessazione  di  garanzia  alle  autorita'  competenti, tale
          cessazione  e'  opponibile  ai  terzi  lesi  soltanto  alle
          condizioni  previste  dalla  legislazione  di  questo Stato
          membro.
              5.  a)  Ogni  Stato  membro comunica alla Commissione i
          rischi per i quali la sua legislazione impone un'obbligo di
          assicurazione, indicando:
                le    disposizioni   specifiche   relative   a   tale
          assicurazione,
                gli  elementi  che devono figurare nell'attestato che
          l'assicuratore  deve rilasciare all'assicurato, quando tale
          Stato  esige una prova che e' stato rispettato l'obbligo di
          assicurazione.  Tra questi elementi, ogni Stato membro puo'
          chiedere  che figuri la dichiarazione dell'assicuratore che
          il  contratto  e'  conforme  alle  disposizioni  specifiche
          relative a tale assicurazione.
                b) La Commissione pubblica le indicazioni di cui alla
          lettera   a)   nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee.
                c) Ogni Stato membro accetta, come prova che e' stato
          rispettato  l'obbligo di assicurazione, un attestato il cui
          contenuto e' conforme alla lettera a), secondo trattino.
              -  La  direttiva  92/96/CEE  e'  pubblicata  in GUCE n.
          L. 360  del  9 dicembre  1992.  Il titolo IV, cosi' recita:
          «Disposizioni   sulla   liberta'   di   stabilimento  e  di
          prestazione dei servizi».
              -  La  direttiva  90/619/CEE  e'  pubblicata in GUCE n.
          L. 330 del 29 novembre 1990. L'art. 4 cosi' recita:
              «Art.  4.  -  1.  La  legge  applicabile  ai  contratti
          relativi  alle  attivita' previste dalla prima direttiva e'
          quella  dello  Stato  membro  dell'impegno.  Tuttavia se il
          diritto  di  tale  Stato  lo  permette,  le  parti  possono
          scegliere la legge di un altro Paese.
              2.  Quando  il contraente e' una persona fisica e ha la
          residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello di
          cui ha la cittadinanza, le parti possono scegliere la legge
          dello Stato membro di cui il contraente ha la cittadinanza.
              3.  Se  uno  Stato  membro  si  compone  di piu' unita'
          territoriali di cui ciascuna ha le proprie norme in materia
          di  obbligazioni  contrattuali,  ogni unita' e' considerata
          come  un  Paese  ai  fini  della determinazione della legge
          applicabile ai sensi della presente direttiva.
                (1)  Gazzetta Ufficiale n. C 38 del 15 febbraio 1989,
          pag. 7,  e  Gazzetta  Ufficiale  n. C 72 del 22 marzo 1990,
          pag. 5.
                (2)  Gazzetta  Ufficiale n. C 175 del 16 luglio 1990,
          pag. 107,  e  decisione  del  24  ottobre  1990 (non ancora
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).
                (3) Gazzetta Ufficiale n. C 298 del 27 novembre 1989,
          pag. 2.
                (4)  Gazzetta  Ufficiale  n.  L 63 del 13 marzo 1979,
          pag. 1
                (1)  Gazzetta  Ufficiale n. L 228 del 16 agosto 1973,
          pag. 3.
                (2)  Gazzetta  Ufficiale n. L. 172 del 4 luglio 1988,
          pag. 1.
                (1)  Gazzetta Ufficiale n. L. 193 del 18 luglio 1983,
          pag. 1.
              Uno  Stato membro in cui differenti unita' territoriali
          abbiano   le  proprie  norme  in  materia  di  obbligazioni
          contrattuali  non  e'  tenuto  ad applicare le disposizioni
          della  presente direttiva ai conflitti che insorgono fra le
          diverse norme di diritto di tali unita' territoriali.
              4.   Il   presente   articolo   non  puo'  pregiudicare
          l'applicazione  delle norme in vigore nel Paese del giudice
          le   quali   disciplinano  imperativamente  la  situazione,
          indipendentemente dalla legge applicabile al contratto.
              Qualora  il diritto di uno Stato membro lo preveda puo'
          essere  data  esecuzione  alle norme imperative della legge
          dello  Stato membro dell'impegno, se e nella misura in cui,
          secondo il diritto di questo Stato membro, tali norme siano
          applicabili indipendentemente dalla legge che disciplina il
          contratto.
              5. Fatti salvi i paragrafi precedenti, gli Stati membri
          applicano  ai  contratti  di  assicurazioni  previsti dalla
          presente  direttiva  le  loro  norme  generali  di  diritto
          internazionale   privato   in   materia   di   obbligazioni
          contrattuali.».
              -  La  direttiva  2002/83/CE  e'  pubblicata in GUCE n.
          L. 345 del 19 dicembre 2002.