Art. 7
                (Informazioni generali obbligatorie)

   1.  Il  prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti
per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in
modo  diretto  e  permanente,  ai  destinatari  del  servizio  e alle
Autorita' competenti le seguenti informazioni:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
b) il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore
   e  di  comunicare  direttamente  ed  efficacemente  con lo stesso,
   compreso l'indirizzo di posta elettronica;
d) il  numero di iscrizione al repertorio delle attivita' economiche,
   REA, o al registro delle imprese;
e) gli   elementi   di  individuazione,  nonche'  gli  estremi  della
   competente   autorita'   di  vigilanza  qualora  un'attivita'  sia
   soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
1) l'ordine  professionale  o  istituzione  analoga,  presso  cui  il
   prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
2) il  titolo  professionale  e  lo  Stato  membro  in  cui  e' stato
   rilasciato;
3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di
   condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalita'
   di consultazione dei medesimi;
g) il  numero  della  partita  IVA  o altro numero di identificazione
   considerato  equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore
   eserciti un'attivita' soggetta ad imposta;
h) l'indicazione  in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle
   tariffe  dei  diversi  servizi  della  societa'  dell'informazione
   forniti,  evidenziando  se  comprendono  le  imposte,  i  costi di
   consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
i) l'indicazione  delle  attivita'  consentite  al  consumatore  e al
   destinatario  del  servizio  e  gli  estremi del contratto qualora
   un'attivita'  sia  soggetta  ad  autorizzazione  o l'oggetto della
   prestazione  sia  fornito  sulla  base  di un contratto di licenza
   d'uso.

   2.  Il  prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma
1.
   3.   La  registrazione  della  testata  editoriale  telematica  e'
obbligatoria   esclusivamente   per  le  attivita'  per  le  quali  i
prestatori   del   servizio  intendano  avvalersi  delle  provvidenze
previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.
 
          Note all'art. 7:
              -  La  legge  7  marzo  2001, n. 62, reca: «Nuove norme
          sull'editoria  e  sui  prodotti editoriali e modifiche alla
          legge 5 agosto 1981, n. 416.».