Art. 9 (Comunicazione commerciale non sollecitata) 1. Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio puo' opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni. 2. La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali e' onere del prestatore.
Note all'art. 9: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, reca: «Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.». - Per il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, vedi note all'art. 1.