Art. 9
             (Comunicazione commerciale non sollecitata)

   1.  Fatti  salvi  gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22
maggio  1999,  n.  185,  e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n.
171,  le  comunicazioni  commerciali  non sollecitate trasmesse da un
prestatore   per   posta   elettronica   devono,  in  modo  chiaro  e
inequivocabile,  essere identificate come tali fin dal momento in cui
il   destinatario   le   riceve  e  contenere  l'indicazione  che  il
destinatario  del  messaggio puo' opporsi al ricevimento in futuro di
tali comunicazioni.
   2.   La   prova  del  carattere  sollecitato  delle  comunicazioni
commerciali e' onere del prestatore.
 
          Note all'art. 9:
              -  Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, reca:
          «Attuazione   della   direttiva   97/7/CE   relativa   alla
          protezione  dei  consumatori  in  materia  di  contratti  a
          distanza.».
              -  Per  il  decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171,
          vedi note all'art. 1.