Art. 10
Ferie annuali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice
civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di
ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti
collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non puo' essere
sostituito dalla relativa indennita' per ferie non godute, salvo il
caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalita' di
regolazione.
Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 2109 del codice civile, e' il
seguente:
"Art. 2109 (Periodo di riposo). - Il prestatore di
lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di
regola in coincidenza con la domenica.
Ha anche diritto [dopo un anno d'ininterrotto
servizio], ad un periodo annuale di ferie retribuito,
possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e
degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale
periodo e' stabilita dalla legge, [dalle norme
corporative], dagli usi o secondo equita'.
L'imprenditore deve preventivamente comunicare al
prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento
delle ferie.
Non puo' essere computato nelle ferie il periodo di
preavviso indicato nell'art. 2118.".