Art. 12
                     Modalita' di organizzazione
           del lavoro notturno e obblighi di comunicazione

   1.  L'introduzione  del  lavoro  notturno  deve  essere preceduta,
secondo   i  criteri  e  con  le  modalita'  previsti  dai  contratti
collettivi,  dalla  consultazione  delle  rappresentanze sindacali in
azienda,  se  costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del
contratto   collettivo  applicato  dall'impresa.  In  mancanza,  tale
consultazione  va  effettuata  con le organizzazioni territoriali dei
lavoratori  come  sopra definite per il tramite dell'Associazione cui
l'azienda   aderisca   o  conferisca  mandato.  La  consultazione  va
effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni.
   2. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'Associazione cui
aderisca  o  conferisca  mandato,  informa  per  iscritto  i  servizi
ispettivi  della  Direzione  provinciale  del  lavoro  competente per
territorio,  con  periodicita'  annuale,  della  esecuzione di lavoro
notturno  svolto  in  modo  continuativo o compreso in regolari turni
periodici, salvo che esso sia disposto dal contratto collettivo. Tale
informativa  va  estesa alle organizzazioni sindacali di cui al comma
1.