Art. 14
          Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno

  1.  La  valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al
lavoro  notturno  deve  avvenire  attraverso  controlli  preventivi e
periodici  adeguati  al rischio cui il lavoratore e' esposto, secondo
le disposizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi.
  2.  Durante  il  lavoro  notturno  il  datore di lavoro garantisce,
previa  informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo
12,  un  livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione
adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.
  3.  Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze
sindacali di cui all'articolo 12, dispone, ai sensi degli articoli 40
e  seguenti  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i
lavoratori  notturni  che  effettuano  le  lavorazioni che comportano
rischi particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 13, comma
3, appropriate misure di protezione personale e collettiva.
  4.  I  contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalita' e
specifiche  misure  di  prevenzione relativamente alle prestazioni di
lavoro  notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle
individuate  con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla
legge 26 giugno 1990, n. 162.
 
          Note all'art. 14:
              -  Il  testo del decreto legislativo 19 settembre 1994,
          n.  626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
          90/679/CEE,  93/88/CEE,  95/63/CE,  97/42,  98/24  e  99/38
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei  lavoratori  durante  il  lavoro),  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, S.O.
              - Il testo della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma
          di  interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro
          l'AIDS),  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno
          1990, n. 132.
              -   Il   testo  della  legge  26 giugno  1990,  n.  162
          (Aggiornamento,   modifiche  ed  integrazioni  della  legge
          22 dicembre   1975,   n.   685,  recante  disciplina  degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1990, n. 147,
          S.O.