Art. 9
                         Riposi settimanali

   Il  lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo
di  almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con
la  domenica,  da  cumulare  con  le ore di riposo giornaliero di cui
all'articolo 7.
   2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:

a) le  attivita' di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi
   squadra  e  non  possa  usufruire, tra la fine del servizio di una
   squadra  e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi
   di riposo giornaliero o settimanale;
b) le  attivita'  caratterizzate  da  periodi  di  lavoro  frazionati
   durante la giornata;
c) per  il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:
   le attivita' discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni;
   le  attivita' connesse con gli orari del trasporto ferroviario che
   assicurano   la   continuita'   e   la  regolarita'  del  traffico
   ferroviario;
d) i  contratti  collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel
   rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.

   3.  Il  riposo di ventiquattro ore consecutive puo' essere fissato
in  un  giorno  diverso dalla domenica e puo' essere attuato mediante
turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di
turnazione  particolare  ovvero  addetto  alle  attivita'  aventi  le
seguenti caratteristiche:

a) operazioni  industriali  per  le  quali  si abbia l'uso di forni a
   combustione  o  a  energia  elettrica  per l'esercizio di processi
   caratterizzati  dalla  continuita' della combustione ed operazioni
   collegate,  nonche'  attivita' industriali ad alto assorbimento di
   energia elettrica ed operazioni collegate;
b) attivita'  industriali  il  cui  processo  richieda, in tutto o in
   parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
c) industrie  stagionali  per  le quali si abbiano ragioni di urgenza
   riguardo  alla  materia prima o al prodotto dal punto di vista del
   loro  deterioramento  e  della  loro  utilizzazione,  comprese  le
   industrie  che  trattano materie prime di facile deperimento ed il
   cui  periodo  di  lavorazione  si  svolge  in  non  piu' di 3 mesi
   all'anno,  ovvero  quando  nella  stessa  azienda  e con lo stesso
   personale  si  compiano  alcune  delle  suddette  attivita' con un
   decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
d) i servizi ed attivita' il cui funzionamento domenicale corrisponda
   ed  esigenze  tecniche  ovvero  soddisfi interessi rilevanti della
   collettivita' ovvero sia di pubblica utilita';
e) attivita'  che  richiedano  l'impiego  di impianti e macchinari ad
   alta intensita' di capitali o ad alta tecnologia;
f) attivita'  di  cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n.
   370;
g) attivita'   indicate  agli  articoli  11,  12  e  13  del  decreto
   legislativo  31  marzo 1998, n. 114, e di cui all'articolo 3 della
   legge 24 ottobre 2000, n. 323.

   4.  Sono  fatte  salve  le disposizioni speciali che consentono la
fruizione  del  riposo  settimanale in giorno diverso dalla domenica,
nonche' le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.
   5.  Con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ovvero,  per  i  pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la
funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali,  adottato  sentite  le  organizzazioni  sindacali
nazionali di categoria comparativamente piu' rappresentative, nonche'
le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate
le  attivita'  aventi  le  caratteristiche di cui al comma 3, che non
siano  gia'  ricomprese  nel  decreto  ministeriale 22 giugno 1935, e
successive   modifiche  e  integrazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale  n.  161 del 12 luglio 1935, nonche' quelle di cui al comma
2,  lettera  d),  salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c).
Con  le  stesse  modalita'  il  Ministro del lavoro e delle politiche
sociali  ovvero per i pubblici dipendenti il Ministro per la funzione
pubblica,  di  concerto  con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,   provvede   all'aggiornamento  e  alla  integrazione  delle
predette  attivita'. Nel caso di cui al comma 2, lett. d), e salve le
eccezioni  di  cui  alle  lettere  a),  b), e c) l'integrazione avra'
senz'altro  luogo  decorsi  trenta  giorni  dal deposito dell'accordo
presso il Ministero stesso.
 
          Note all'art. 9:
              - Il testo dell'art. 7 della legge 22 febbraio 1934, n.
          370 (Riposo domenicale e settimanale), e' il seguente:
              «Art.  7 (Vendita al minuto ed attivita' affini). - Per
          le  aziende  esercenti  la  vendita  al minuto ed in genere
          attivita'  rivolte  a  soddisfare  direttamente bisogni del
          pubblico,   il   Prefetto,   intesi   il   Podesta'   e  le
          organizzazioni sindacali interessate:
                a) puo' ordinare, nei casi in cui la legge prevede il
          riposo   settimanale   per  turno  ed  ove  non  ne  derivi
          pregiudizio  all'interesse  del pubblico, che il riposo del
          personale,  anziche'  per  turno,  sia  dato  in uno stesso
          giorno, ovvero si inizi nel pomeriggio della domenica;
                b) puo'   temporaneamente  autorizzare,  per  ragioni
          transitorie   che   creino  un  movimento  di  traffico  di
          eccezionale  intensita',  che  al  riposo  domenicale  o al
          riposo  che  si  inizia  nel  pomeriggio della domenica sia
          sostituito  il  riposo  settimanale  per  turno  di  24 ore
          consecutive;
                c) puo'  autorizzare,  ove  trattisi  di  zone il cui
          commercio  tragga sviluppo dall'affluenza in domenica della
          popolazione  rurale  o  dalla  abitudine  di questa di fare
          acquisti  in  detto  giorno,  che  il  riposo  si inizi nel
          pomeriggio della domenica.
              I  provvedimenti previsti dal presente articolo debbono
          specificare  le  zone  ed  i  rami  di  attivita'  cui sono
          applicabili.
              Quando  nei  casi  previsti  dalle  lettere  a) e c) il
          riposo  si  inizi  nel  pomeriggio della domenica, tanto la
          durata  del  lavoro  nelle ore antimeridiane di tale giorno
          che  il riposo saranno regolati dal contratto collettivo di
          lavoro  o,  in  mancanza di questo, dal Prefetto sentite le
          organizzazioni interessate.
              In  mancanza  di detto contratto e' dovuto al personale
          un riposo non inferiore a 12 ore consecutive nel pomeriggio
          della  domenica  ed  un  riposo  compensativo, pur esso non
          inferiore   a   12   ore   consecutive,   nella   settimana
          successiva.».
              -   Il  testo  dell'art.  11  del  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al
          settore  del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
              «Art.  11  (Orario di apertura e di chiusura). - 1. Gli
          orari  di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi
          di   vendita   al   dettaglio   sono  rimessi  alla  libera
          determinazione   degli   esercenti   nel   rispetto   delle
          disposizioni  del  presente  articolo e dei criteri emanati
          dai   comuni,   sentite   le   organizzazioni   locali  dei
          consumatori,  delle  imprese del commercio e dei lavoratori
          dipendenti,  in esecuzione di quanto disposto dall'art. 36,
          comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
              2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi
          commerciali  di vendita al dettaglio possono restare aperti
          al  pubblico  in  tutti  i giorni della settimana dalle ore
          sette  alle  ore  ventidue.  Nel  rispetto  di  tali limiti
          l'esercente   puo'   liberamente  determinare  l'orario  di
          apertura  e di chiusura del proprio esercizio non superando
          comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
              3. L'esercente  e'  tenuto  a  rendere noto al pubblico
          l'orario  di  effettiva  apertura  e  chiusura  del proprio
          esercizio   mediante  cartelli  o  altri  mezzi  idonei  di
          informazione.
              4.  Gli  esercizi  di vendita al dettaglio osservano la
          chiusura  domenicale  e  festiva dell'esercizio e, nei casi
          stabiliti  dai  comuni, sentite le organizzazioni di cui al
          comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
              5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma
          1,  individua  i  giorni e le zone del territorio nei quali
          gli  esercenti  possono  derogare  all'obbligo  di chiusura
          domenicale  e  festiva.  Detti  giorni comprendono comunque
          quelli   del  mese  di  dicembre,  nonche'  ulteriori  otto
          domeniche   o   festivita'   nel  corso  degli  altri  mesi
          dell'anno.».
              -  Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo
          n. 114 del 1998, e' il seguente:
              «Art.  12 (Comuni ad economia prevalentemente turistica
          e   citta'   d'arte).   -   1.   Nei   comuni  ad  economia
          prevalentemente turistica, nelle citta' d'arte o nelle zone
          del  territorio  dei  medesimi,  gli  esercenti determinano
          liberamente  gli  orari di apertura e di chiusura e possono
          derogare dall'obbligo di cui all'art. 11, comma 4.
              2.  Al  fine  di assicurare all'utenza, soprattutto nei
          periodi  di  maggiore afflusso turistico, idonei livelli di
          servizio  e  di  informazione, le organizzazioni locali dei
          consumatori,  delle  imprese  del commercio e del turismo e
          dei  lavoratori  dipendenti,  possono  definire  accordi da
          sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui
          all'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
              3.  Entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, anche su proposta dei comuni
          interessati  e  sentite  le organizzazioni dei consumatori,
          delle  imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori
          dipendenti,  le  regioni  individuano  i comuni ad economia
          prevalentemente  turistica,  le citta' d'arte o le zone del
          territorio  dei  medesimi  e i periodi di maggiore afflusso
          turistico  nei  quali  gli  esercenti possono esercitare la
          facolta' di cui al comma 1.».
              -  Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo
          n. 114 del 1998, e' il seguente:
              «Art.  13 (Disposizioni speciali). - 1. Le disposizioni
          del   presente   titolo  non  si  applicano  alle  seguenti
          tipologie   di   attivita':   le  rivendite  di  generi  di
          monopolio;  gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai
          villaggi  e  ai  complessi  turistici  e  alberghieri;  gli
          esercizi  di  vendita  al  dettaglio  situati nelle aree di
          servizio  lungo  le autostrade, nelle stazioni ferroviarie,
          marittime  ed  aeroportuali; alle rivendite di giornali; le
          gelaterie  e  gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie;
          gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori,
          piante  e  articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi,
          nastri   magnetici,   musicassette,   videocassette,  opere
          d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli
          da  ricordo  e  artigianato  locale, nonche' le stazioni di
          servizio  autostradali,  qualora  le  attivita'  di vendita
          previste   dal  presente  comma  siano  svolte  in  maniera
          esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.
              2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire
          l'apertura  al  pubblico  in caso di piu' di due festivita'
          consecutive.   Il   sindaco   definisce  le  modalita'  per
          adempiere all'obbligo di cui al presente comma.
              3.  I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze
          dell'utenza    e   alle   peculiari   caratteristiche   del
          territorio, l'esercizio dell'attivita' di vendita in orario
          notturno  esclusivamente per un limitato numero di esercizi
          di vicinato.».
              -  Il testo dell'art. 3 della legge 24 ottobre 2000, n.
          323 (Riordino del settore termale), e' il seguente:
              «Art.  3  (Stabilimenti  termali). - 1. Le cure termali
          sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:
                a) risultano  in  regola  con  l'atto  di concessione
          mineraria   o   di   subconcessione   o  con  altro  titolo
          giuridicamente  valido  per  lo  sfruttamento  delle  acque
          minerali utilizzate;
                b) utilizzano,   per  finalita'  terapeutiche,  acque
          minerali  e  termali,  nonche'  fanghi,  sia  naturali  sia
          artificialmente   preparati,   muffe  e  simili,  vapori  e
          nebulizzazioni,  stufe  naturali  e artificiali, qualora le
          proprieta'  terapeutiche  delle  stesse  acque  siano state
          riconosciute   ai   sensi   del  combinato  disposto  degli
          articoli 6,  lettera  t),  della legge 23 dicembre 1978, n.
          833,  e  119,  comma 1, lettera d), del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112;
                c) sono  in  possesso  dell'autorizzazione regionale,
          rilasciata  ai  sensi  dell'art. 43 della legge 23 dicembre
          1978, n. 833;
                d) rispondono  ai  requisiti strutturali, tecnologici
          ed  organizzativi  minimi  definiti  ai  sensi dell'art. 8,
          comma  4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
          e successive modificazioni.
              2.   Gli   stabilimenti  termali  possono  erogare,  in
          appositi  e  distinti  locali,  prestazioni  e  trattamenti
          eseguiti  sulla  superficie  del  corpo  umano il cui scopo
          esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette
          condizioni,   di   migliorarne   e   proteggerne  l'aspetto
          estetico,   modificandolo   attraverso   l'eliminazione   o
          l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti.
              3.  Fermo  restando quanto stabilito dall'art. 2, comma
          2,  i centri estetici non possono erogare le prestazioni di
          cui all'art. 2, comma 1, lettera b).
              4.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  promuovono  con  idonei provvedimenti normativi la
          qualificazione   sanitaria  degli  stabilimenti  termali  e
          l'integrazione   degli   stessi   con  le  altre  strutture
          sanitarie  del territorio, in particolare nel settore della
          riabilitazione,  avendo riguardo alle specifiche situazioni
          epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria.
              5.  Le  cure termali sono erogate a carico del Servizio
          sanitario  nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art.
          4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai
          sensi    dell'art.   8-quater   del   decreto   legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  introdotto  dall'art.  8  del
          decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.».
              - Il testo della citata legge n. 370 del 1934 (Riordino
          del   settore   termale),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 novembre 2000, n. 261.
              -  Il  testo  del  decreto  ministeriale 22 giugno 1935
          (Determinazione  delle  attivita' alle quali e' applicabile
          l'art.  5  della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo
          domenicale e settimanale - riposo settimanale per turno del
          personale),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          12 luglio 1935, n. 161.