Articolo 10
                       Attivita' di vigilanza

   1.   La   vigilanza   sugli   adempimenti  previsti  dal  presente
regolamento spetta alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,  competenti per territorio, che informano periodicamente
il  Ministero  delle  attivita'  produttive  ai fini del monitoraggio
sulla  stato  di  attuazione  del programma di informazione di cui al
presente  decreto,  senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.