Articolo 3
                     Apposizione dell'etichetta

   1.  Il  responsabile  del  punto  vendita,  che espone od offre in
vendita  o in leasing, le autovetture di cui all'articolo 2 appone in
modo  visibile  su  ciascun  modello  di  autovettura presso il punto
vendita  ovvero  affigge  nelle  vicinanze delle medesime autovetture
un'etichetta  relativa al consumo di carburante ed alle eimissioni di
C02,  conforme  ai  requisiti  di  cui  all'allegato  I  del presente
regolamento.