Articolo 4
                        Redazione della guida

   1.  Per le finalita' di cui al comma 2 i costruttori forniscono al
Ministero  delle  attivita'  produttive, entro il 15 dicembre di ogni
anno,  1e  informazioni  di  cui  ai  punti 1 e 2 dell'allegato II al
presente regolamento. Per il primo anno le informazioni' sono fornite
entro  15  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei presente
regolamento.
   2.  Sulla  base delle informazioni di cui al comma 1, il Ministero
delle  attivita'  produttive redige annualmente la guida al risparmio
di carburante ed alle emissioni di C02, contenente le informazioni di
cui  all'allegato II al presente regolamento. La guida, approvata con
decreto  del  Ministero delle attivita' produttive, di concerto con i
Ministeri  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale, sul sito Internet dello stesso Ministero, nonche' sui siti
dei  Ministeri  dell'ambiente  e  della tutela dei territorio e delle
infrastrutture e dei trasporti.
   3. I responsabili del punto vendita, su richiesta del consumatore,
rendono  disponibile  gratuitamente  la guida presso il proprio punto
vendita.  La  guida e' inoltre disponibile presso le locali Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.