Articolo 6
                 Divulgazione materiale promozionale

   1. Il materiale promozionale divulgato, come definito dal presente
regolamento,  contiene  i  valori  uffciali  relativi  al  consumo di
carburante  e  alle  emissioni  specifiche  di  C02  dei  modelli  di
autovetture  cui  si riferisce e deve essere conforme ai requisiti di
cui all'allegato IV del presente regolamento.
   2.  Il  materiale promozionale diverso da quello di cui al comma 1
deve riportare i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e
alle emissioni di C02 dei modelli di veicoli cui si riferisce.