Articolo 6 Divulgazione materiale promozionale 1. Il materiale promozionale divulgato, come definito dal presente regolamento, contiene i valori uffciali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di C02 dei modelli di autovetture cui si riferisce e deve essere conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del presente regolamento. 2. Il materiale promozionale diverso da quello di cui al comma 1 deve riportare i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni di C02 dei modelli di veicoli cui si riferisce.