Articolo 8
     Attuazione del programma di informazione per il consumatore

   1.   Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e'  responsabile
dell'attuazione  del  programma  di  informazione  ai  consumatori ed
elabora  una  reazione  sullo  stato  di  attuazione  e  sul grado di
efficacia  delle  disposizioni  di cui al presente decreto, sentiti i
Ministeri  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  delle
infrastrutture   e   dei   trasporti,  che  forniscono  le  ulteriori
informazioni necessarie alla completezza della relazione.
   2.  A  tale  fine i costruttori e i responsabili dei punii vendita
forniscano,  entro  ii  15 settembre 2003, le informazioni necessarie
all'applicazione  del programma di informazione, secondo le modalita'
stabilite  con successivo provvedimento del Ministero delle attivita'
produttive.
   3.  L'attuazione  dei  commi 1 e 2 non comporta oneri a carico del
bilancio dello Stato.