(Convenzione- art. 4)
Articolo 4 - Diritto di chiedere la designazione di un rappresentante
speciale. 
 
1 Salvo quanto disposto dall'articolo 9, il fanciullo ha  il  diritto
  di chiedere, personalmente o per il  tramite  di  altre  persone  o
  organi,  la  designazione  di  un  rappresentante  speciale   delle
  procedure dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria che  lo  concernono,
  qualora il diritto interno privi coloro che  hanno  responsabilita'
  di genitore, della facolta' di rappresentare il fanciullo  per  via
  di un conflitto d'interesse con lo stesso. 
2 Gli Stati sono  liberi  di  disporre  che  il  diritto  di  cui  al
  paragrafo 1 si applichi unicamente  ai  fanciulli  considerati  dal
  diritto interno come aventi un discernimento sufficiente.