Articolo 7 - Obbligo di agire con prontezza Nelle procedure che concernono un fanciullo, l'autorita' giudiziaria deve procedere con prontezza evitando ogni inutile ritardo e deve potersi avvalere di procedure che assicurino una rapida esecuzione delle sue decisioni. In caso di urgenza, l'autorita' giudiziaria ha, se del caso, facolta' di adottare decisioni immediatamente esecutive.