(Allegato)
                                                            Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 2003, N. 25 
 
All'articolo 2: 
al comma 2, dopo le parole: "dell'economia  e  delle  finanze,"  sono
inserite le seguenti: "sentita l'Autorita' per l'energia elettrica  e
il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni,"; 
il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
"5. Al fine di tutelare la sicurezza  e  l'economicita'  del  sistema
energetico nazionale,  previo  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro  il
termine di trenta giorni, possono essere individuati ulteriori  oneri
generali afferenti al sistema energetico". 
All'articolo 3: 
al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In  tali  casi
e' prorogato di novanta giorni anche il termine  per  la  conclusione
del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 1, comma  2,  del
citato decreto-legge n. 7 del 2002,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 55 del 2002"; 
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
"2-bis.  Nelle  more  della  realizzazione  dei  progetti  di   nuova
installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento  di  impianti  di
produzione di  energia  elettrica  di  potenza  superiore  a  300  MW
termici, di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004,
il Ministro delle attivita' produttive, in relazione alla  necessita'
di garantire la  sicurezza  del  sistema  elettrico  nazionale,  puo'
disporre l'utilizzazione di potenza elettrica per  un  ammontare  non
superiore a 4.000 MW  netti,  derivante  dall'esercizio  di  impianti
termoelettrici, per i quali non risulta  garantito  il  rispetto  dei
limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate
con decreto del  Ministro  dell'ambiente  in  data  12  luglio  1990,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  176
del 30 luglio 1990. 
2-ter. L'utilizzazione degli  impianti  termoelettrici  prevista  dal
comma 2-bis avviene sulla base  di  piani  transitori  approvati  con
decreti del Ministro delle attivita' produttive, di concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio,  sentite  le
regioni  interessate,  su  proposta  del  gestore   della   rete   di
trasmissione nazionale. I decreti di cui al presente comma sono volti
ad  assicurare  l'ottimale  gestione  degli  impianti  termoelettrici
interessati  e  a  ridurre  le  quantita'  di  inquinanti  emesse  in
atmosfera e le ricadute al suolo, tenuto conto del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2
aprile 2002, n. 60. I medesimi decreti  indicano  in  particolare  le
previsioni temporali di utilizzo degli impianti situati  in  aree  di
particolare  pregio  ambientale  o   sottoposte   ad   alto   rischio
ambientale. 
2-quater. Fatti salvi i termini piu'  restrittivi  gia'  definiti  in
sede di autorizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  sono
attuati, secondo i progetti predisposti dai produttori ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.  203,  gli
interventi di adeguamento degli impianti di cui  al  comma  2-bis  ai
limiti di emissione in atmosfera  previsti  dal  citato  decreto  del
Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990. Le amministrazioni  competenti
provvedono   alla   conclusione    degli    eventuali    procedimenti
amministrativi ancora in corso relativi alla valutazione dei predetti
progetti entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto"; 
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
"3. Ai fini della valutazione delle priorita' di cui al comma  1,  il
gestore della rete di trasmissione nazionale provvede  a  trasmettere
al Ministero delle attivita' produttive analisi previsionali relative
ai dati su domanda e offerta, flussi di energia elettrica  e  assetto
della  rete  elettrica,  nonche'  sulla  evoluzione   della   potenza
installata prevista"; 
al comma 4, le parole: "su proposta  del  comitato  paritetico"  sono
sostituite dalle seguenti: "sentito il comitato paritetico"; 
al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definite  le
modalita' di versamento del contributo di cui al precedente  periodo,
nonche', per le attivita' di verifica che non  si  concludono  in  un
solo esercizio finanziario,  le  modalita'  di  versamento  in  quote
annue, in funzione della durata delle attivita' medesime"; 
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
"5-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge  7  febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,
n. 55, le parole: "della procedura  di  VIA"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "del procedimento unico di cui al comma 2"". 
Al titolo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "e  di
realizzazione, potenziamento, utilizzazione e  ambientalizzazione  di
impianti termoelettrici".