Art. 8. 
Diniego,    annullamento,    revoca,    sospensione    e     modifica
                         dell'autorizzazione 
  1. Le autorizzazioni di  cui  all'articolo  3  non  possono  essere
rilasciate quando l'esportazione non e' conforme alle  condizioni  di
cui all'articolo 8 del regolamento. 
  2.  Le  autorizzazioni  di  cui  all'articolo  3   possono   essere
annullate, revocate, sospese o modificate nei seguenti casi: 
    a) nel caso in cui non risultino piu'  conformi  alle  condizioni
previste dall'articolo 8 del regolamento; 
    b) qualora vengano a mancare i requisiti o non  siano  rispettate
le condizioni stabilite nel presente decreto legislativo; 
    c) qualora l'esportatore violi  le  disposizioni  previste  dalla
normativa nazionale o internazionale; 
    d) nel caso in cui  l'esportatore  non  ottemperi  agli  obblighi
eventualmente definiti nel provvedimento di autorizzazione; 
    e) qualora intervengano successivamente  circostanze  tali,  alla
luce anche degli impegni ed obblighi assunti dall'Italia in  qualita'
di membro dei pertinenti regimi internazionali di non  proliferazione
e di accordi per il controllo delle esportazioni o  di  ratifica  dei
pertinenti trattati internazionali, da imporre l'adozione  di  queste
misure. 
  3. Nei casi di cui al comma 2, l'Autorita'  competente  procede  al
ritiro dell'originale dell'autorizzazione in  precedenza  rilasciata.
Il relativo provvedimento e' comunicato al Ministero dell'economia  e
delle finanze - Agenzia delle dogane ed all'esportatore  interessato,
ed e' annotato sul relativo registro se  trattasi  di  autorizzazione
generale nazionale o autorizzazione generale comunitaria. 
  4.  L'Autorita'  competente,  sentito  il   parere   del   Comitato
consultivo di cui all'articolo 11,  puo'  negare  l'autorizzazione  o
sospendere la pronuncia  sulla  relativa  domanda  nel  caso  in  cui
l'esportatore  non  abbia  ottemperato  agli  obblighi  o  non  abbia
rispettato  le  condizioni  previste   in   autorizzazioni   ottenute
precedentemente.