IL MINISTRO DELLA SALUTE 
  Visto l'articolo 11 del decreto legislativo  25  gennaio  1992,  n.
107, e successive modificazioni; 
  Vista la decisione  della  Commissione  del  23  gennaio  2002,  n.
2002/113/CE, recante modifica della  decisione  1999/217/CE,  con  la
quale e' stato adottato il repertorio  delle  sostanze  aromatizzanti
legalmente accettate in uno Stato membro e  tali  riconosciute  dagli
altri Stati membri; 
  Vista  la  sentenza  n.  443  del  1997  con  la  quale  la   Corte
costituzionale ha sancito che  i  produttori  nazionali  non  possono
essere sottoposti a divieti ai quali i produttori degli  altri  Stati
membri non soggiacciono; 
  Ritenuto  di  consentire   l'uso   della   sostanza   aromatizzante
"etilmaltolo" di cui al citato repertorio, gia' consentita  in  altri
Stati membri  e  non  in  Italia,  nella  preparazione  di  gomma  da
masticare, caramelle e prodotti  similari  sulla  base  di  richieste
avanzate da Associazioni di categoria interessate; 
  Ritenuto altresi' di dover modificare  il  decreto  legislativo  25
gennaio 1992, n. 107; 
  Sentito il parere del Consiglio superiore  di  sanita'  che  si  e'
espresso nella seduta del 30 maggio 2002; 
  Visto il parere espresso in data  13  dicembre  2001  dall'Istituto
superiore  di  sanita'  riguardante  i  requisiti  di  purezza  della
sostanza aromatizzante "etilmaltolo"; 
  Vista  la  comunicazione  alla  Commissione   dell'Unione   europea
effettuata in data 3 luglio 2002 ai sensi della direttiva 98/34/CE; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  30  settembre
2002; 
  Visti i pareri espressi dalla Commissione  dell'Unione  europea  in
data 8 ottobre e 21 novembre 2002 con  i  quali  ha  espresso  parere
favorevole a condizione che sia soppressa la disposizione riguardante
la sostanza 1,2-propilenglicole; 
  Ritenuto  di  dover  aderire  all'indicazione  della  sopra  citata
Commissione; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata in data 23 dicembre 2002; 
                   Adotta il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. All'allegato VII del decreto legislativo  25  gennaio  1992,  n.
107, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il campo d'impiego "Caramelle e confetti" e la relativa  "Dose
massima d'impiego" della sostanza etilvanillina sono  sostituiti  dai
seguenti: 
 
    

+-------------+----------------------+----------------------+
|  Sostanza   | Campo d'impiego      |Dose massima d'impiego|
+-------------+----------------------+----------------------+
|             |Caramelle, confetti,  |                      |
|             |gomme da masticare e  |                      |
|             |prodotti di           |                      |
|Etilvanillina|                      |                      |
|             |confetteria           |       300 mg/kg      |
+-------------+----------------------+----------------------+

    
    b) e' aggiunta, in fine, la seguente sostanza: 
 
    

+-----------+----------------------+----------------------+
|  Sostanza | Campo d'impiego      |Dose massima d'impiego|
+-----------+----------------------+----------------------+
|           | Gomme da masticare,  |                      |
|           | caramelle e          |                      |
|Etilmaltolo| prodotti simili      |                      |
|           |                      |                      |
|           |                      |       60 mg/kg       |
+-----------+----------------------+----------------------+

    
 
  2. La sostanza di cui al comma 1, lettera b),  deve  rispondere  ai
requisiti di purezza stabiliti nell'allegato I  al  presente  decreto
che integra l'allegato VIII del decreto legislativo 25 gennaio  1992,
n. 107. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 5 marzo 2003 
                                                 Il Ministro: Sirchia 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
  Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2003 
  Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla 
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 71 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'art.  11  del  decreto  legislativo  25
          gennaio 1992, n. 107 (Attuazione delle direttive 88/388/CEE
          e  91/71/CEE  relative  agli  aromi  destinati  ad   essere
          impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali  di  base
          per la loro preparazione), e' il seguente: 
              "Art. 11. - 1. Il  Ministro  della  sanita',  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sentito il Consiglio  superiore  di  sanita',  adotta,  con
          proprio  regolamento,   in   attuazione   di   disposizioni
          comunitarie, prescrizioni riguardanti: 
                a) le fonti di aromi composti da prodotti  alimentari
          nonche' da erbe e da spezie  normalmente  considerate  come
          alimenti; 
                b) le  fonti  di  aromi  composti  da  materie  prime
          vegetali  o  animali  non  considerate   normalmente   come
          alimenti; 
                c) le  sostanze  aromatizzanti  ottenute  da  materie
          prime vegetali o animali  mediante  opportuni  procedimenti
          fisici   oppure   mediante   procedimenti   enzimatici    o
          microbiologici; 
                d) le sostanze  aromatizzanti  ottenute  per  sintesi
          chimica  oppure   isolate   chimicamente   e   chimicamente
          identiche a sostanze aromatizzanti  contenute  naturalmente
          nei prodotti alimentari nonche' nelle erbe e  nelle  spezie
          normalmente considerate come alimenti; 
                e) le sostanze  aromatizzanti  ottenute  per  sintesi
          chimica  oppure   isolate   chimicamente   e   chimicamente
          identiche a sostanze aromatizzanti  contenute  naturalmente
          nelle materie prime  vegetali  o  animali  non  considerate
          normalmente come alimenti; 
                f) le sostanze  aromatizzanti  ottenute  per  sintesi
          oppure isolate chimicamente, diverse da quelle  di  cui  ai
          precedenti punti d) ed e); 
                g) i materiali di base impiegati per la produzione di
          aromatizzanti di affumicatura oppure  di  aromatizzanti  di
          trasformazione, nonche' le condizioni di reazione impiegate
          per la loro preparazione; 
                h) l'impiego ed i metodi di preparazione degli aromi,
          compresi i procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici
          per la  produzione  delle  sostanze  aromatizzanti  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 1 e lettera c); 
                i) gli additivi  necessari  per  il  magazzinaggio  e
          l'impiego degli aromi; 
                l)  i  coadiuvanti  tecnologici  che  possono  essere
          impiegati nella produzione degli aromi; 
                m) i prodotti impiegati per diluire e sciogliere  gli
          aromi. 
              2. Il Ministro della sanita', ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sentito  il
          Consiglio  superiore  di  sanita',  adotta,   con   proprio
          regolamento, in  attuazione  di  disposizioni  comunitarie,
          prescrizioni riguardanti: 
                a) i metodi di analisi e le modalita' per il prelievo
          dei campioni; 
                b) i criteri microbiologici applicabili agli aromi; 
                c) i criteri specifici di purezza; 
                d)   i   criteri   di   definizione   relativi   alle
          denominazioni piu' specifiche di cui all'art. 8,  comma  1,
          lettera b)". 
              - La decisione della Commissione del 23  gennaio  2002,
          n.   2002/213/CE,   riporta   l'elenco    delle    sostanze
          aromatizzanti legalmente accettate in uno  Stato  membro  e
          tali riconosciute dagli altri Stati membri (G.U.C.E.  serie
          L 49 del 20 febbraio 2002). 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente: 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sott'ordinate  al  Ministro,  quando  la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
              Tali regolamenti, per materie  di  competenza  di  piu'
          Ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione". 
          Nota all'art. 1, comma 1: 
              - L'allegato VII del  decreto  legislativo  25  gennaio
          1992,   n.   107,   riporta   l'elenco   delle    "Sostanze
          aromatizzanti artificiali" che  possono  essere  utilizzate
          nei prodotti alimentari, le  dosi  massime  ed  i  relativi
          campi d'impiego. 
          Nota all'art. 1, comma 2: 
              -  L'allegato  VIII  fissa  i  requisiti  specifici   e
          generali   di   purezza   delle   sostanze    aromatizzanti
          artificiali.