Art. 2
                  Disposizioni per il funzionamento
              delle universita' e degli enti di ricerca

  1.  Il  quarto periodo del comma 13 dell'articolo 34 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' soppresso.
  2.  Dopo il comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e' inserito il seguente:
  "13-bis.  Per  l'anno  2003,  per  gli  enti di ricerca, l'Istituto
superiore  di  sanita',  l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza  del  lavoro,  l'Agenzia  spaziale  italiana, l'Ente per le
nuove  tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonche' per le universita'
e  le  scuole  superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque
salve  le  assunzioni  di  personale a tempo determinato, i cui oneri
ricadono   su   fondi  derivanti  da  contratti  con  le  istituzioni
comunitarie  ed internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le
medesime istituzioni sono altresi' consentite assunzioni di personale
a  tempo  determinato  per l'attuazione di progetti di ricerca, i cui
oneri  non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti
o  del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento
ordinario delle universita'.".