Art. 2 Disposizioni per il funzionamento delle universita' e degli enti di ricerca 1. Il quarto periodo del comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' soppresso. 2. Dopo il comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' inserito il seguente: "13-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonche' per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni di personale a tempo determinato, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie ed internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono altresi' consentite assunzioni di personale a tempo determinato per l'attuazione di progetti di ricerca, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle universita'.".