Art. 3
              Sessione straordinaria di esami di Stato
          per l'abilitazione alla professione di farmacista

  1.  In  deroga  a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del
regolamento  sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale
9  settembre  1957,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2
novembre   1957,   con   ordinanza   del   Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e' indetta, per l'anno 2003, una
sessione   straordinaria   di   esami  di  Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio  della professione di farmacista, riservata ai laureati
in  farmacia  con  percorso  formativo  quadriennale, i quali abbiano
iniziato  la  loro  formazione  anteriormente  al 1° novembre 1993. I
relativi  oneri  finanziari  sono  posti  a  carico delle universita'
nell'ambito  degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.