ART. 3. 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale. 2. La Commissione puo' ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e puo' essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. 3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto dell'indagine di sua competenza, non puo' essere opposto il segreto di Stato, d'ufficio e professionale. Tuttavia i documenti trasmessi dal Governo sotto il vincolo del segreto possono essere declassificati solo previo accordo tra il Governo e la Commissione. E' sempre opponibile il segreto tra il difensore e il proprio assistito nell'ambito del mandato professionale.