ART. 3.
1.  La  Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri  e  le  stesse  limitazioni dell'autorita' giudiziaria. Per le
testimonianze   rese   davanti   alla  Commissione  si  applicano  le
disposizioni  degli  articoli  da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice
penale.
2.  La  Commissione puo' ottenere, anche in deroga a quanto stabilito
dall'articolo  329  del  codice  di procedura penale, copie di atti o
documenti  relativi  a  procedimenti  o  inchieste  in  corso  presso
l'autorita'    giudiziaria.    L'autorita'    giudiziaria    provvede
tempestivamente  e  puo'  ritardare  con  decreto  motivato, solo per
ragioni  di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e
documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e puo'
essere  rinnovato.  Quando  tali  ragioni  vengono  meno, l'autorita'
giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
3.  Alla  Commissione, limitatamente all'oggetto dell'indagine di sua
competenza,  non puo' essere opposto il segreto di Stato, d'ufficio e
professionale.  Tuttavia  i  documenti trasmessi dal Governo sotto il
vincolo del segreto possono essere declassificati solo previo accordo
tra  il Governo e la Commissione. E' sempre opponibile il segreto tra
il   difensore   e  il  proprio  assistito  nell'ambito  del  mandato
professionale.